Art. 5 
 
                       Riconoscimento crediti 
 
  1.  Le   competenti   autorita'   accademiche   della   Scuola   di
specializzazione,  a  seguito  di  specifica   valutazione,   possono
esonerare coloro che hanno acquisito un diploma di  master  attinente
alle tematiche oggetto della Scuola di specializzazione per non  piu'
del 45% dei CFU previsti dal percorso formativo della scuola stessa. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 giugno 2013 
 
                                                Il Ministro: Carrozza