Art. 2 
 
  1. L'istanza di inserimento, modifica o riesame  di  prodotti  deve
essere  inoltrata,  dai  soggetti   interessati,   al   Ministero   -
Dipartimento   delle    politiche    competitive    della    qualita'
agroalimentare e della pesca, Direzione generale  per  la  promozione
della  qualita'  agroalimentare,  Ufficio  agricoltura  biologica  ed
ecocompatibile,  via  XX  Settembre,  20  -  00187  Roma   -   e-mail
PQA5@mpaaf.gov.it,   corredata   della   documentazione   tecnica   e
scientifica i cui elementi sono riportati nell'allegato  al  presente
Decreto. 
  2. La Commissione all'unanimita' affida ad un componente o, se  del
caso,  ad  un  esperto  il  compito  di  svolgere   una   valutazione
preliminare del Dossier. 
  3. La Commissione esprime, per ciascuna istanza, un parere  formale
e motivato entro quattro mesi dal ricevimento del Dossier. 
  4. I pareri formulati vengono trasmessi per posta elettronica a: 
    a) Regioni e Provincie Autonome; 
    b) Organizzazioni professionali agricole; 
    c)   Rappresentati   delle   Associazioni   di   categoria   piu'
rappresentative del biologico: Federbio ed AIAB; 
    d) Organizzazioni di produttori di  mezzi  tecnici:  Agrofarma  e
IBMA. 
  5. Entro 30 giorni  dall'invio  della  documentazione,  i  soggetti
individuati ai commi precedenti, se del caso, presentano al Ministero
-   Dipartimento   delle   politiche   competitive   della   qualita'
agroalimentare e della pesca, Direzione generale  per  la  promozione
della  qualita'  agroalimentare,  Ufficio  agricoltura  biologica  ed
ecocompatibile,  via  XX  Settembre,  20  -  00187  Roma   -   e-mail
PQA5@mpaaf.gov.it, osservazioni in merito al parere  formulato  dalla
Commissione. 
  6. La Commissione, esaminate le osservazioni pervenute, formula  un
parere definitivo entro  sei  mesi  dalla  data  di  ricevimento  del
Dossier.