IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  "Conversione  in  legge  del
decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni  urgenti  per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione  dell'art.1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244"  e,  in
particolare, l'art.1, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  "Riordino
della disciplina in materia sanitaria"; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di  accessi
ai corsi universitari" e, in  particolare,  l'articolo  1,  comma  1,
lettera a) e l'articolo 4; 
  Visto il D.M. 30  gennaio  2013  n.  47  "Decreto  Autovalutazione,
Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di  studio
e Valutazione periodica"; 
  Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo  44,  comma  3-bis,
che integra l'art.4 della citata legge n. 264/1999 disponendo che  la
prova  di  ammissione  ai  corsi  svolti  in  lingua   straniera   e'
predisposta direttamente nella medesima lingua; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma degli  ordinamenti
didattici universitari"; 
  Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,  "Modifiche  al  Regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
  Visto il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state  determinate
le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; 
  Visti i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono  state  definite,  ai
sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea
e dei corsi delle lauree magistrali; 
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa  in
materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26; 
  Visto il d.P.R. 18  ottobre  2004,  n.  334,  "Regolamento  recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione"; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  "Legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate" e successive modificazioni; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico"  e,  in  particolare
l'articolo 5, comma 4; 
  Visto il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686,  "Norme  di  esecuzione  del
T.U. delle disposizioni sullo statuto degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3 "; 
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi" e successive modifiche; 
  Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra  la  Scuola  Superiore
"S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare
di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e  le  Universita'  di
Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  "Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali"  e,  in   particolare,
l'articolo 154, commi 4 e 5; 
  Visti i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008,  n.
21  "Norme  per  la  definizione   dei   percorsi   di   orientamento
all'istruzione  Universitaria  e   all'Alta   Formazione   Artistica,
Musicale e coreutica, nonche' per la  valorizzazione  della  qualita'
dei risultati scolastici dei candidati  ai  fini  dell'Ammissione  ai
corsi  di  laurea  universitari  ad  accesso  programmato,   di   cui
all'articolo  1  della  legge  2  agosto  1999,  n.   264   a   norma
dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11  gennaio
2007 n. 1"; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il  MIUR  e  Cambridge  Assessment
ESOL  del  28  febbraio   2012   con   specifico   riferimento   alla
collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti
che desiderano iscriversi nelle universita' italiane; 
  Visto il DM 23 aprile 2013 n. 304  recante  la  composizione  della
Commissione incaricata della validazione dei test  per  le  prove  di
accesso per l'a.a. 2013-2014. 
  Vista la proposta adottata nella riunione dell'8  aprile  2013  dal
tavolo  tecnico  costituito  ai  fini  della  definizione  dei  posti
disponibili per l'a.a.  2013-14  sui  corsi  ad  accesso  programmato
dell'area sanitaria con i  rappresentanti  del  MIUR,  del  Ministero
della Salute, delle  Regioni,  della  Conferenza  dei  presidi  delle
facolta' interessate, dell'ANVUR e  degli  Ordini  professionali  dei
Medici, Odontoiatri e Medici Veterinari; 
  Valutata    l'opportunita'    di    avvalersi     del     Consorzio
interuniversitario  CINECA  per  il  supporto   tecnico   informatico
connesso alle procedure di selezione; 
  Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2013-2014, le modalita'
ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999; 
  Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero
di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale  a  ciclo
unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva
adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente  ai  corsi  di
cui sopra; 
  Visto il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, n.  334  relativo
alle "Modalita' e contenuti delle prove di  ammissione  ai  corsi  di
laurea  ad  accesso  programmato  a  livello  nazionale  per   l'a.a.
2013-2014" sul quale il Garante per la protezione dei dati  personali
ha espresso parere favorevole in data 11 aprile 2013; 
  Visto l'articolo 4,  comma  4,  del  predetto  D.Lgs.  21/2008  che
prevede  la  possibilita'  di  stabilire  "ulteriori  modalita'   per
definire l'attribuzione dei punteggi nei  casi  in  cui  non  possano
essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di  cui  al  comma
3"; 
  Visti il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e il D.M. 16 dicembre  2009,
n. 99 in virtu' dei quali il voto dell'esame di  stato  e'  composto,
tra l'altro, dal credito scolastico che e' la risultanza della  media
dei voti conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni; 
  Ritenuto, quindi, che  in  sede  di  prima  applicazione,  il  voto
dell'esame di stato  puo'  essere  assunto  come  espressivo  di  una
valutazione  complessiva  che  assorbe   le   esigenze   alle   quali
corrispondono i criteri del citato decreto legislativo n. 21/2008; 
  Considerato  che  la  procedura  per  l'accesso  ai  corsi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata  legge  n.  264/1999
non consente di poter applicare, nei tempi utili ai fini del corretto
avvio dell'anno accademico 2013/2014, i criteri di  cui  all'articolo
4, comma 4, lettere a) e d) del D.Lgs.  21/2008  con  riferimento  ai
voti ottenuti nelle singole discipline negli ultimi tre anni di corso
per la totalita' degli studenti; 
  Ravvisata l'esigenza di  applicare  le  disposizioni  previste  dal
D.Lgs. 21/2008 con una maggiore gradualita' al fine di  semplificarne
le modalita' di valorizzazione del  percorso  scolastico  rispetto  a
quanto contenuto all'articolo 10, punto 3, lettera  b)  del  suddetto
decreto ministeriale 334/2013; 
  Ravvisata altresi' l'esigenza di  ridefinire  il  calendario  delle
prove d'accesso al fine di consentire la revisione dei bandi  emanati
dagli atenei secondo le disposizioni di cui al presente  decreto,  in
conformita' con quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 264/99  e
di consentire di tener conto, nell'attribuzione dei  punteggi,  della
valutazione ottenuta dagli studenti nell'anno scolastico in corso. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto   ministeriale
sostituiscono quelle contenute nel decreto ministeriale del 24 aprile
2013, n. 334. 
  2. Per l'anno accademico 2013-2014, l'ammissione dei  candidati  ai
corsi di laurea di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a)  della
legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei  corsi  stessi
ai sensi del DM 47/2013 citato in  premessa,  avviene  a  seguito  di
superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al
presente decreto.