IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) e l'articolo 4; Visto il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 "Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica"; Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 44, comma 3-bis, che integra l'art.4 della citata legge n. 264/1999 disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua; Vista la legge 19 novembre 1990, n.341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; Visto il D.M. 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Visti i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e, in particolare, l'articolo 26; Visto il d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4; Visto il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche; Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno, l'Accademia Militare di Modena, l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e le Universita' di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli "Federico II" e di Pisa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5; Visti i criteri di riferimento di cui al d.lgs 14 gennaio 2008, n. 21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione Universitaria e all'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici dei candidati ai fini dell'Ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007 n. 1"; Visto il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012 con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle universita' italiane; Visto il DM 23 aprile 2013 n. 304 recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'a.a. 2013-2014. Vista la proposta adottata nella riunione dell'8 aprile 2013 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione dei posti disponibili per l'a.a. 2013-14 sui corsi ad accesso programmato dell'area sanitaria con i rappresentanti del MIUR, del Ministero della Salute, delle Regioni, della Conferenza dei presidi delle facolta' interessate, dell'ANVUR e degli Ordini professionali dei Medici, Odontoiatri e Medici Veterinari; Valutata l'opportunita' di avvalersi del Consorzio interuniversitario CINECA per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione; Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2013-2014, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999; Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico a livello di singolo ateneo al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli atenei relativamente ai corsi di cui sopra; Visto il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334 relativo alle "Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'a.a. 2013-2014" sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in data 11 aprile 2013; Visto l'articolo 4, comma 4, del predetto D.Lgs. 21/2008 che prevede la possibilita' di stabilire "ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possano essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3"; Visti il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e il D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 in virtu' dei quali il voto dell'esame di stato e' composto, tra l'altro, dal credito scolastico che e' la risultanza della media dei voti conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni; Ritenuto, quindi, che in sede di prima applicazione, il voto dell'esame di stato puo' essere assunto come espressivo di una valutazione complessiva che assorbe le esigenze alle quali corrispondono i criteri del citato decreto legislativo n. 21/2008; Considerato che la procedura per l'accesso ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999 non consente di poter applicare, nei tempi utili ai fini del corretto avvio dell'anno accademico 2013/2014, i criteri di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e d) del D.Lgs. 21/2008 con riferimento ai voti ottenuti nelle singole discipline negli ultimi tre anni di corso per la totalita' degli studenti; Ravvisata l'esigenza di applicare le disposizioni previste dal D.Lgs. 21/2008 con una maggiore gradualita' al fine di semplificarne le modalita' di valorizzazione del percorso scolastico rispetto a quanto contenuto all'articolo 10, punto 3, lettera b) del suddetto decreto ministeriale 334/2013; Ravvisata altresi' l'esigenza di ridefinire il calendario delle prove d'accesso al fine di consentire la revisione dei bandi emanati dagli atenei secondo le disposizioni di cui al presente decreto, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 264/99 e di consentire di tener conto, nell'attribuzione dei punteggi, della valutazione ottenuta dagli studenti nell'anno scolastico in corso. Decreta: Art. 1 Disposizioni generali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto ministeriale sostituiscono quelle contenute nel decreto ministeriale del 24 aprile 2013, n. 334. 2. Per l'anno accademico 2013-2014, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del DM 47/2013 citato in premessa, avviene a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.