Art. 10 Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove 1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 nonche', nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a tutte le predette categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti (20) punti. 2. I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, qualora previsto nei successivi specifici decreti di programmazione. 3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri: a) valutazione del test (max 90 punti): - 1,5 punti per ogni risposta esatta; - meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; - 0 punti per ogni risposta non data; b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti) Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella: ---------------------------------------------------- Voto dell'esame di stato non inferiore all'80 esimo percentile e pari a: Punteggio ---------------------------------------------------- 100 e lode 10 punti ---------------------------------------------------- 99-100 9 punti ---------------------------------------------------- 97-98 8 punti ---------------------------------------------------- 95-96 7 punti ---------------------------------------------------- 93-94 6 punti ---------------------------------------------------- 91-92 5 punti ---------------------------------------------------- 89-90 4 punti ---------------------------------------------------- 86-87-88 3 punti ---------------------------------------------------- 83-84-85 2 punti ---------------------------------------------------- 80-81-82 1 punto ---------------------------------------------------- Per i soli corsi di cui all'articolo 7, il punteggio e' attribuito dalle singole universita' secondo criteri autonomamente determinati in conformita' a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21. Per i candidati che hanno conseguito il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado non valutato in centesimi, il voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2. Per i candidati che hanno conseguito un titolo estero, il voto dell'esame di stato viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione nell'anno scolastico 2012/13. Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi in cui, comunque, non sia possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri: - i percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma; - i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma. I voti dell'esame di stato riferiti all'80esimo percentile di riferimento sono pubblicati sul portale Universitaly del Ministero (www.universitaly.it) entro il 30 agosto 2013. 4. Il punteggio totale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). Il criterio di cui alla lettera b) e' utilizzato esclusivamente se il candidato ha ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nel test, come previsto dal comma 1. 5. In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al voto dell'esame di stato di cui alla lettera b) e al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato e' escluso dalla graduatoria o, se gia' immatricolato, decade dall'iscrizione anche se ha gia' sostenuto esami. 6. Per i corsi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, secondo le procedure di cui all'allegato 2. La graduatoria per i candidati stranieri residenti all'estero e' definita dalle Universita'. Per i corsi di cui all'articolo 7 le Universita', sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma 3, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero. In caso di parita' di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale il candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test. In caso di ulteriore parita': - per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica; - per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica; - per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica. In caso di ulteriore parita', prevale il candidato che sia anagraficamente piu' giovane. 7. La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude con provvedimento ministeriale. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso al corso di laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in cui si e' sostenuta la prova.