Art. 10 
 
 
  Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove 
 
  1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni,  sono
ammessi ai corsi di laurea  e  di  laurea  magistrale,  di  cui  agli
articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari  di  cui
all'art. 26  della  legge  n.  189/2002  nonche',  nell'ambito  della
relativa riserva di  posti,  i  candidati  non  comunitari  residenti
all'estero, secondo l'ordine decrescente  del  punteggio  conseguito.
Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a  tutte  le  predette
categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari  a
venti (20) punti. 
  2. I posti  eventualmente  non  utilizzati  nella  graduatoria  dei
cittadini extracomunitari residenti all'estero,  verranno  utilizzati
per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari  e  non
comunitari di cui all'articolo 26 della legge 189 del  2002,  qualora
previsto nei successivi specifici decreti di programmazione. 
  3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e
7 si tiene conto dei seguenti criteri: 
  a) valutazione del test (max 90 punti): 
    - 1,5 punti per ogni risposta esatta; 
    - meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 
    - 0 punti per ogni risposta non data; 
  b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti) 
  Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno
ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a  80/100  e  il  cui
voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei
voti della propria commissione d'esame nell'anno  scolastico  2012/13
secondo la seguente tabella: 
    

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Voto dell'esame di stato non inferiore
all'80 esimo percentile e pari a:         Punteggio
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100 e lode                                10 punti
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99-100                                     9 punti
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97-98                                      8 punti
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95-96                                      7 punti
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93-94                                      6 punti
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91-92                                      5 punti
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89-90                                      4 punti
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86-87-88                                   3 punti
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83-84-85                                   2 punti
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80-81-82                                   1 punto
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  Per i soli corsi di cui all'articolo 7, il punteggio e'  attribuito
dalle singole universita' secondo criteri  autonomamente  determinati
in conformita' a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21. 
  Per i candidati  che  hanno  conseguito  il  diploma  di  Stato  di
istruzione secondaria di secondo grado non valutato in centesimi,  il
voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui  all'allegato
2. 
  Per i candidati che hanno conseguito  un  titolo  estero,  il  voto
dell'esame di stato viene convertito in centesimi con  i  criteri  di
cui all'allegato 2  e  rapportato  alla  distribuzione  dei  voti  di
diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria di
secondo  grado  appartenenti  al  sistema  nazionale  di   istruzione
nell'anno scolastico 2012/13. 
  Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni  scolastici
antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi in cui, comunque,  non  sia
possibile associare il candidato alla propria commissione  di  esame,
si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri: 
  - i percentili a livello  provinciale  dell'a.s.  2012/13  relativi
alla medesima tipologia di diploma; 
  - i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi  alla
medesima tipologia di diploma. 
  I voti dell'esame  di  stato  riferiti  all'80esimo  percentile  di
riferimento sono pubblicati sul portale  Universitaly  del  Ministero
(www.universitaly.it) entro il 30 agosto 2013. 
  4. Il punteggio totale e' dato dalla somma  dei  punteggi  ottenuti
nelle valutazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). Il criterio  di
cui alla lettera b) e' utilizzato esclusivamente se il  candidato  ha
ottenuto un punteggio pari o superiore a  20  punti  nel  test,  come
previsto dal comma 1. 
  5. In caso di dichiarazione errata o non veritiera relativamente al
voto dell'esame di stato di cui alla lettera b)  e  al  possesso  del
diploma di istruzione secondaria superiore, il candidato  e'  escluso
dalla graduatoria o, se gia'  immatricolato,  decade  dall'iscrizione
anche se ha gia' sostenuto esami. 
  6. Per i corsi di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 il Cineca, sulla  base
del punteggio totale, calcolato ai sensi  del  comma  3,  redige  una
graduatoria  nazionale  per  i  candidati  comunitari   e   stranieri
residenti in Italia, di cui all'art.  26  della  legge  n.  189/2002,
secondo le procedure di cui all'allegato  2.  La  graduatoria  per  i
candidati  stranieri   residenti   all'estero   e'   definita   dalle
Universita'. Per i corsi di cui all'articolo 7 le Universita',  sulla
base del punteggio totale, calcolato ai sensi del comma  3,  redigono
due distinte graduatorie, una per i candidati comunitari e  stranieri
residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge  n.  189/2002,  e
l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero.  In  caso  di
parita'  di  punteggio,  nell'ordine  della  graduatoria  prevale  il
candidato che ha riportato il maggior punteggio nel test. In caso  di
ulteriore parita': 
    - per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia  e  in
odontoiatria e protesi  dentaria  e  per  i  corsi  di  laurea  delle
professioni sanitarie, prevale in  ordine  decrescente  il  punteggio
ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei  quesiti
relativi agli argomenti di cultura generale  e  ragionamento  logico,
biologia, chimica, fisica e matematica; 
    - per il corso  di  laurea  magistrale  in  medicina  veterinaria
prevale in ordine decrescente il  punteggio  ottenuto  dal  candidato
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti
di chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia,  fisica
e matematica; 
    - per i corsi di laurea e di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico
direttamente finalizzati alla formazione di  architetto,  prevale  in
ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal   candidato   nella
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi  agli  argomenti  di
cultura  generale  e   ragionamento   logico,   storia,   disegno   e
rappresentazione, matematica e fisica. 
  In  caso  di  ulteriore  parita',  prevale  il  candidato  che  sia
anagraficamente piu' giovane. 
  7. La graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4,  5  e  6  si
chiude con provvedimento ministeriale. La condizione  di  idoneo  non
vincitore si riferisce alla sola procedura selettiva in atto: da essa
non scaturisce alcun diritto in relazione  all'accesso  al  corso  di
laurea e di laurea magistrale in anni successivi a quello in  cui  si
e' sostenuta la prova.