Art. 11 
 
 
      Candidati con disabilita' e candidati con diagnosi di DSA 
 
  1. Le prove di cui  al  presente  decreto  sono  organizzate  dagli
Atenei tenendo  conto  delle  singole  esigenze  degli  studenti  con
disabilita', a norma  della  legge  n.  104  del  1992  e  successive
modificazioni. 
  2. Per  quanto  attiene  ai  candidati  con  diagnosi  di  disturbi
specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n.
170/2010 citata in premessa, e' concesso un tempo aggiuntivo pari  al
30 per cento in piu' rispetto a  quello  definito  per  le  prove  di
ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.