Art. 4 
 
 
Prova di  ammissione  ai  corsi  di  laurea  magistrale  in  medicina
                             veterinaria 
 
  1. La prova  di  ammissione  per  i  candidati  comunitari,  per  i
candidati non comunitari di cui all'art. 26 della legge  n.  189/2002
citata in  premessa  e  per  i  candidati  extracomunitari  residenti
all'estero e' unica e di contenuto identico sul territorio nazionale.
Essa e' predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca  (MIUR)  avvalendosi  di  Cambrige  Assessment  per  la
formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti,  costituita
con apposito decreto ministeriale, per la successiva validazione. 
  2. La prova di ammissione  consiste  nella  soluzione  di  sessanta
quesiti che  presentano  cinque  opzioni  di  risposta,  tra  cui  il
candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le  conclusioni
errate, arbitrarie  o  meno  probabili,  su  argomenti  di:  chimica;
cultura  generale  e  ragionamento   logico;   biologia;   fisica   e
matematica. Sulla base dei  programmi  di  cui  all'allegato  A,  che
costituisce  parte   integrante   del   presente   decreto,   vengono
predisposti: cinque (5) quesiti di  cultura  generale  e  venticinque
(25) di ragionamento logico; dodici  (12)  quesiti  di  di  biologia,
dodici (12) di chimica e sei (6) di Fisica e Matematica. 
  3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00  e  per  il  suo
svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti. 
  4. Le procedure relative allo svolgimento della prova sono indicate
nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.