Art. 8 
 
 
                         Accademie Militari 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano  per
i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno,  dell'Accademia
Militare di Modena e della  Accademia  Aeronautica  di  Pozzuoli  che
intendono avvalersi della riserva di posti  prevista  rispettivamente
con le Universita' di Pisa, Bologna, di  Modena-Reggio  Emilia  e  di
Napoli "Federico II" tenuto conto che i relativi bandi  di  concorso,
gia' emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le  intese
intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla
individuati con l'annuale  decreto  interdirigenziale  del  Ministero
della Difesa  con  riferimento  ai  programmi  parte  integrante  del
presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le  condizioni
per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla  normativa
che le disciplina.