Art. 8 Accademie Militari 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Universita' di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli "Federico II" tenuto conto che i relativi bandi di concorso, gia' emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con l'annuale decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.