Art. 2 
 
  I versamenti degli  importi  dovuti  alle  singole  regioni  devono
essere effettuati in due tranche di  eguale  importo  rispettivamente
entro trenta giorni  successivi  alla  pubblicazione  della  presente
determina e la seconda entro i successivi 90 giorni. Le  attestazioni
dei versamenti devono essere inviate  all'AIFA  -  Ufficio  prezzi  e
rimborso, via del Tritone, 181 - Roma. 
  I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando  gli  indirizzi
gia' predisposti per le modalita' di payback e  riportati  sul  sito:
https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback   specificando    nella
causale quali somme dovute dalle aziende  farmaceutiche  per  ripiano
eccedenza tetto di spesa.