Art. 4 
 
  1. Nelle materie oggetto del presente decreto il  Ministro  assiste
il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini  dell'esercizio  del
potere di nomina alla presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di
carattere nazionale, di competenza  dell'amministrazione  statale  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. Il Ministro rappresenta  ed  attua  gli  indirizzi  del  Governo
italiano in tutti  gli  organismi  internazionali  e  europei  aventi
competenza in materia di coesione territoriale e nelle altre  materie
comunque riconducibili all'oggetto del  presente  decreto,  anche  ai
fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.