Art. 3
1. Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i
rapporti Stato-regioni e designare rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi
di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e
consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso
altre amministrazioni ed istituzioni;
b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di
lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
e) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il
Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze,
dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nonche' del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, ad eccezione dell'Ufficio per lo Sport e dell'Ufficio per le
politiche del Turismo.