IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28  aprile
2013 con il quale l'on. Dario Franceschini e' stato nominato Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il proprio decreto in data 28 aprile 2013  con  il  quale  al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
i rapporti con il Parlamento e  il  coordinamento  dell'attivita'  di
Governo; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante l'ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in  particolare  l'art.  22
relativo al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento; 
  Ritenuto opportuno delegare al  Ministro  per  i  rapporti  con  il
Parlamento e il coordinamento dell'attivita' di Governo  le  funzioni
di cui al presente decreto; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 29 aprile 2013 il Ministro senza portafoglio per
i rapporti con il Parlamento e  il  coordinamento  dell'attivita'  di
Governo on. Dario Franceschini assicura  l'espressione  unitaria  del
Governo in Parlamento ed e' delegato in particolare ad esercitare  le
seguenti funzioni: 
    a) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con  i  gruppi
parlamentari, anche in riferimento alle  questioni  istituzionali  di
carattere regolamentare relative al ruolo  ed  alle  prerogative  del
Governo in Parlamento; 
    b)  rappresentare  il  Governo  nelle  sedi  competenti  per   la
programmazione  dei  lavori  parlamentari,  proponendo  le  priorita'
governative e le deroghe durante la sessione di bilancio; 
    c) fornire al Presidente del Consiglio dei ministri una  costante
e tempestiva informazione sui lavori parlamentari; 
    d) provvedere agli adempimenti riguardanti  l'assegnazione  e  la
presentazione  alle  Camere  dei  disegni  di  legge  di   iniziativa
governativa, verificando che  il  loro  esame  si  armonizzi  con  la
programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del
Consiglio le difficolta' riscontrate; 
    e) esercitare la facolta' del Governo di cui all'art.  72,  terzo
comma,   della   Costituzione,   nonche'   quelle   di    opposizione
all'assegnazione o di  assegnazione  o  di  assenso  sulla  richiesta
parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o  redigente  dei
disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei  Ministri
competenti per materia; 
    f) coordinare le posizioni del Governo nell'esame dei progetti di
legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; 
    g) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri  nel  corso
dei procedimenti di esame parlamentare di  emendamenti  del  Governo,
ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio,
dopo aver effettuato la relativa attivita' istruttoria con gli  altri
Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al
Consiglio  dei  ministri,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 10 novembre 1993; 
    h) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli
emendamenti di iniziativa parlamentare; 
    i) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle
relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai  sensi
dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  come  modificato
dalla legge 7 aprile 2011, n. 39; 
    j) provvedere agli adempimenti  riguardanti  la  trasmissione  di
relazioni contenenti l'analisi dell'impatto  della  regolamentazione,
sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'art.  5,  comma
2, della legge 8 marzo 1999, n. 50; 
    k)  provvedere  agli  adempimenti   riguardanti   la   tempestiva
predisposizione  da  parte  delle   amministrazioni   competenti   di
relazioni, dati e informazioni richiesti  dagli  organi  parlamentari
nel corso dei procedimenti legislativi; 
    l) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti  del
Governo competenti nelle sedi parlamentari,  compresi  i  lavori  del
Comitato per la legislazione; 
    m) curare gli  adempimenti  riguardanti  gli  atti  di  sindacato
ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti  al  Presidente  dei
Consiglio dei ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di
eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri; 
    n) curare i rapporti  con  le  Camere  per  l'informazione  e  la
trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle  leggi,
assicurando il costante coordinamento con i Ministeri  interessati  e
con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio; 
    o) provvedere agli adempimenti riguardanti la  trasmissione  alle
Camere degli schemi di atti normativi  e  delle  proposte  di  nomina
governativa di competenza del Consiglio dei ministri,  da  sottoporre
al parere parlamentare; 
    p) curare le relazioni con i  Ministri  per  i  rapporti  con  il
Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea. 
  2. Il Ministro esercita altresi' le funzioni attribuitegli dal capo
III del Regolamento interno del Consiglio dei  ministri,  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993. 
  3. Il  Ministro  esercita  inoltre  le  funzioni  di  coordinamento
dell'attivita' di Governo nei rapporti tra i Ministri con particolare
riferimento  ai  rapporti   del   Governo   con   le   rappresentanze
parlamentari e promuove il raggiungimento degli obiettivi  prioritari
del Governo. 
  4. Il Ministro e' membro  del  Comitato  interministeriale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge n. 7 maggio 2012, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94. 
  5. Il Ministro per le finalita'  di  cui  al  presente  decreto  si
avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.