Art. 2 Pari opportunita' 1. Il Ministro per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili, Sen. Josefa Idem, e' delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunita' di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata Dichiarazione, particolarmente rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici; b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita' nel settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al diritto alla salute delle donne, alla prevenzione sanitaria e alla maternita'; c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunita' tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria, dell'autoimpiego e del lavoro, con particolare riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e delle carriere; d) a promuovere la parita' e le pari opportunita' tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche; e) ad esercitare le funzioni di competenza statale di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonche' quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101; f) ad esercitare le funzioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, art. 1, comma 19, lettera f), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233; g) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilita', l'eta', l'orientamento sessuale e l'identita' di genere; con riferimento alle discriminazioni di carattere razziale, etnico e religioso, il Ministro opera in raccordo con il Ministro per l'integrazione; h) a promuovere, d'intesa con il Ministro delegato per le politiche per la famiglia, le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; i) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi strutturali europei e delle risorse per le aree sottoutilizzate in materia di pari opportunita' e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonche' la partecipazione all'attivita' di integrazione delle pari opportunita' nelle politiche europee; l) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; m) a promuovere la verifica dell'impatto di genere in tutte le iniziative di Governo, nonche' l'evidenziazione del genere nei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e in quelli attinenti alla ricerca e alle indagini statistiche; n) a coordinare, anche in sede europea ed internazionale, le politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle donne, particolarmente in relazione a tutti gli obiettivi e le aree della Piattaforma di Pechino e della correlata Dichiarazione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri; o) a coordinare, in raccordo con il Ministro per l'integrazione, anche in sede europea ed internazionale, le politiche di Governo relative alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualita' di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e tratta delle persone; q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e atti persecutori; r) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili nonche' di violazione dei diritti fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e delle bambine; s) a promuovere e coordinare le attivita' finalizzate all'attuazione del principio di parita' di trattamento, pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone disabili, degli anziani e delle persone Lgbt; t) a sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione; u) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri previste in materia di Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115; v) a promuovere, nell'ambito delle attribuzioni delegate, azioni di sistema, progetti pilota, indagini, studi di genere, rilevazioni in tema di bilanci e statistiche di genere, nonche' rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni e gruppi vulnerabili; z) ad esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120». 3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonche' relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38. 4. Il Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari europei, e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione Europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione Europea in materia di parita', pari opportunita', azioni positive.