Art. 3 
 
 
                   Modalita' di utilizzo del DURC 
 
  1. Il DURC, rilasciato con le modalita' di  cui  all'art.  2,  puo'
essere  utilizzato  per   le   finalita'   previste   dalle   vigenti
disposizioni di legge. 
  2. Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il  pagamento  da
parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento  lavori
o delle prestazioni relative a servizi e  forniture,  si  applica  il
comma 2 dell'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207,  che  prevede  l'intervento  sostitutivo  della
stazione   appaltante   in   caso   di   inadempienza    contributiva
dell'esecutore. 
  3. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di
finanza  pubblica,   l'intervento   sostitutivo   si   applica   alle
erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo
spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 1.