Art. 3 Modalita' di utilizzo del DURC 1. Il DURC, rilasciato con le modalita' di cui all'art. 2, puo' essere utilizzato per le finalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore. 3. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 1.