Art. 4 Modalita' di utilizzo della certificazione 1. La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, puo' essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' previste dal decreto del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari secondo le modalita' di cui al comma 2. 2. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC puo' validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC ai sensi dell'art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarita' contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Qualora l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.