Art. 4 
 
 
             Modalita' di utilizzo della certificazione 
 
  1. La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi  del
comma 5 dell'art. 13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, puo'
essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo,  ai
sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' previste dal  decreto
del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione
o anticipazione del credito presso banche o  intermediari  finanziari
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
  2. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio
del DURC puo' validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto  di
anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato
sul DURC ai sensi dell'art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornato
da esibirsi alla banca o all'intermediario  finanziario,  ovvero,  in
caso di persistente irregolarita' contributiva, a condizione  che  il
creditore    sottoscriva,    contestualmente    alla    cessione    o
all'anticipazione, apposita delegazione di  pagamento  alla  banca  o
all'intermediario finanziario, ai sensi  dell'art.  1269  del  codice
civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.
Qualora  l'importo  riconosciuto  dalla  banca  o  dall'intermediario
finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la
delegazione di pagamento di cui al  presente  comma  si  applica  per
l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.