IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
su proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
  semplificazione,    dell'interno,    della     giustizia,     delle
  infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n.
190,  concernenti  l'istituzione  presso  le  Prefetture  -   Ufficio
Territoriale del Governo di un elenco dei  fornitori,  prestatori  di
servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a   tentativi   di
infiltrazione mafiosa operanti nei  settori  esposti  maggiormente  a
rischio; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 56, della legge  n.  190  del
2012 che demanda ad un  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione  e
semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle  infrastrutture
e dei trasporti e dello  sviluppo  economico,  la  definizione  delle
modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136"; 
  Visto  l'art.  5-bis  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
concernente "Interventi urgenti in favore delle  popolazioni  colpite
dagli eventi  sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
il 20 e il 29 maggio 2012; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
18 ottobre 2011, concernente: "Interventi  urgenti  in  favore  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel
mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti  di  protezione
civile"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
18 ottobre 2011, concernente "Interventi  connessi  allo  svolgimento
dell'EXPO Milano 2015"; 
  Sulla proposta dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle  infrastrutture
e dei trasporti e dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1.  Il  presente   decreto   disciplina   le   modalita'   relative
all'istituzione  e  all'aggiornamento  presso   ciascuna   Prefettura
dell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di
lavori non soggetti a tentativo di  infiltrazione  mafiosa,  operanti
nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art.  1,
commi 53 e 54, della legge  6  novembre  2012,  n.  190,  nonche'  le
attivita' di verifica da svolgersi per l'accertamento  dei  requisiti
richiesti per l'iscrizione nel medesimo elenco. 
  2. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) "Banca dati nazionale unica", la Banca  dati  nazionale  unica
della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art.  96  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    b) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159, e successive modificazioni; 
    c) "elenco", l'elenco di  fornitori,  prestatori  di  servizi  ed
esecutori di lavori di cui al comma 1; 
    d) "impresa", i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori  di
lavori, di cui ai comma 1; 
    e) "legge", la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    f) "Prefettura competente",  la  Prefettura-Ufficio  Territoriale
del Governo della  provincia  dove  l'impresa  ha  posto  la  propria
residenza o sede legale o, se l'impresa e' costituita all'estero,  la
Prefettura della provincia dove l'impresa  ha  una  sede  stabile  ai
sensi dell'art. 2508 del  codice  civile,  ovvero,  se  l'impresa  e'
costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio  dello
Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.