Art. 3 
 
 
                     Procedimento di iscrizione 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco,  il  titolare  dell'impresa
individuale ovvero, se l'impresa e' organizzata in forma di societa',
il legale rappresentante presentano, anche per via telematica con  le
modalita' di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   istanza   alla
Prefettura competente nella quale indica il settore o  i  settori  di
attivita' per cui e' richiesta l'iscrizione. 
  2. L'iscrizione e' disposta dalla Prefettura  competente  all'esito
della consultazione della Banca dati nazionale unica se l'impresa  e'
un soggetto ivi censito ed  e'  possibile  rilasciare  immediatamente
l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 92, comma  1,
del Codice antimafia. La  Prefettura  comunica  il  provvedimento  di
iscrizione per via telematica ed  aggiorna  l'elenco  pubblicato  sul
proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 8. 
  3. Qualora dalla consultazione della  Banca  dati  nazionale  unica
risulti che l'impresa non e' tra i soggetti ivi  censiti  ovvero  gli
accertamenti antimafia siano stati effettuati in  data  anteriore  ai
dodici  mesi  ovvero  ancora  emerga  l'esistenza  di  taluna   delle
situazioni di cui agli articoli 84, comma  4,  e  91,  comma  6,  del
Codice antimafia, la Prefettura  competente  effettua  le  necessarie
verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui  all'art.  5,
comma 3, del decreto del Ministro dell'interno  14  marzo  2003.  Nel
caso in cui sia  accertata  la  mancanza  delle  condizioni  previste
dall'art. 2, comma 2,  la  Prefettura  competente,  nel  rispetto  di
quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,
adotta  il  provvedimento   di   diniego   dell'iscrizione,   dandone
comunicazione all'interessato. Il diniego dell'iscrizione e' altresi'
comunicato ai soggetti di cui all'art. 91, comma  7-bis,  del  Codice
antimafia.   Diversamente,   la   Prefettura    competente    procede
all'iscrizione dell'impresa. La  Prefettura  competente  conclude  il
relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla
data di ricevimento dell'istanza di iscrizione.