Art. 5 Aggiornamento periodico dell'elenco 1. L'impresa comunica, con le modalita' di cui all'art. 3, alla Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validita' dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa puo' richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attivita' ulteriori o diversi per i quali essa e' iscritta. 2. La Prefettura competente accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione secondo le modalita' stabilite dall'art. 3. 3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura competente puo' procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza nell'elenco. In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura competente dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa. Allo stesso modo si procede quando sia stato accertato il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 55, della legge.