Art. 8 
 
 
                      Pubblicazione dell'elenco 
 
  1. Ciascuna Prefettura pubblica, sul  proprio  sito  istituzionale,
nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9,  comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  l'elenco  per  il
quale e' competente, curandone  il  costante  aggiornamento,  nonche'
l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata alla quale
possono essere inoltrate le istanze di iscrizione. 
  2. Sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, nella sezione
"Amministrazione 'trasparente", sono pubblicati gli  indirizzi  delle
caselle di posta elettronica certificata  delle  Prefetture  dedicate
alle finalita' indicate al comma 1. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica  amministrazione  e  semplificazione,  della
giustizia, delle infrastrutture e dei  trasporti,  e  dello  sviluppo
economico,  sentita  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui   contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, sono definite  le  modalita'
per il collegamento tra la banca dati nazionale unica e la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'art.  6-bis  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  anche  in  relazione   alle
disposizioni previste dall'art. 7, comma 2, del presente decreto.