Art. 9 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Salva la comunicazione  di  mancato  interesse  effettuata  alla
Prefettura competente nel termine di 30 giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente  decreto,  l'impresa  iscritta  in  uno  degli
elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori  di  lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione  mafiosa,  istituiti  sulla
base di  disposizioni  previgenti,  e'  inserita  d'ufficio,  per  la
sezione  corrispondente,  nell'elenco  istituito  presso  la   stessa
Prefettura. 
  2. L'iscrizione effettuata ai sensi del comma 1 ha validita' per il
periodo residuo di efficacia dell'iscrizione gia' conseguita. 
  3. La Prefettura a cui e' stata presentata l'istanza di  iscrizione
in uno degli elenchi di cui al comma 1, istituiti  sulla  base  delle
disposizioni previgenti alla  legge,  trasmette  d'ufficio  a  quella
competente la  documentazione  in  proprio  possesso  ai  fini  della
conclusione dei procedimenti di iscrizione  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. E' fatto salvo il caso in cui
sia stata prodotta la comunicazione di mancato interesse  di  cui  al
comma 1. 
  4. Gli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, presso le Prefetture delle province  interessate
dagli eventi sismici del 20 e 29  maggio  2012,  mantengono  la  loro
efficacia  limitatamente  agli  ulteriori   settori   di   attivita',
individuati, secondo le modalita'  stabilite  dal  comma  2,  lettera
h-bis), del medesimo articolo. 
  5. Fino  all'attivazione  della  Banca  dati  nazionale  unica,  le
Prefetture competenti effettuano  le  verifiche  di  cui  all'art.  4
utilizzando  i  collegamenti  informatici   o   telematici   indicati
dall'art. 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.