IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM; Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo con sede legale in Cividale del Friuli (Udine), via G.B. Candotti n. 3, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOCG «Colli Orientali del Friuli - Picolit», «Ramandolo» e «Rosazzo» e per la DOC «Friuli Colli Orientali»; Considerato che le DOCG «Colli Orientali del Friuli - Picolit», «Ramandolo» e «Rosazzo» e la DOC «Friuli Colli Orientali» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Considerato che il Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 ed al comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOCG «Colli Orientali del Friuli - Picolit», «Ramandolo» e «Rosazzo» e per la DOC «Friuli Colli Orientali». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CEVIQ - Certificazione Vini Qualita' S.r.l., con nota dell'11 marzo 2013 e del 14 maggio 2013, autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulle denominazioni «Colli Orientali del Friuli - Picolit», «Ramandolo», «Rosazzo» e «Friuli Colli Orientali»; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Colli Orientali del Friuli - Picolit», «Ramandolo» e «Rosazzo» ed alla DOC «Friuli Colli Orientali»; Decreta: Art. 1 1. Lo statuto del Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo con sede legale in Cividale del Friuli (Udine), via G.B. Candotti n. 3, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.