Art. 2 
 
  1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto  il
Ministro  si  avvale,  in  relazione  alle   specifiche   competenze,
dell'ufficio  di  segreteria  della  Commissione  per   le   adozioni
internazionali e di apposita Struttura di missione da  istituirsi  ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
  2. In materia di discriminazione di carattere  religioso,  razziale
ed etnico e in materia di strategia nazionale di inclusione  di  Rom,
Sinti e Caminanti, l'Ufficio nazionale  antidiscriminazione  razziale
supporta il Ministro, che si raccorda a tale fine con il Ministro per
le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 12 giugno 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 144