Art. 2 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dell'ufficio di segreteria della Commissione per le adozioni internazionali e di apposita Struttura di missione da istituirsi ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 2. In materia di discriminazione di carattere religioso, razziale ed etnico e in materia di strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e Caminanti, l'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale supporta il Ministro, che si raccorda a tale fine con il Ministro per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 12 giugno 2013 Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 144