Art. 10 
 
 
          Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni 
 
  1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo  conto  dei
requisiti dichiarati  dalle  imprese  con  autocertificazione,  salvo
controllo  con   il   Sistema   Informativo   del   Ministero   delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   o   presso   altre   Pubbliche
amministrazioni. 
  2. Per ottenere il rinnovo o  l'assegnazione  delle  autorizzazioni
CEMT, l'impresa deve avere in disponibilita' veicoli idonei Euro 4  o
meno  inquinanti  a  seconda  del  tipo  di  autorizzazione  CEMT  da
assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo'
essere titolare. 
  3.  La   Divisione   competente   in   materia   di   autotrasporto
internazionale di merci stabilisce la quantita' delle  autorizzazioni
rilasciabili che sara'  condizionata  dall'ampiezza  dei  contingenti
nelle varie relazioni di traffico e dall'entita' del parco  veicolare
in  disponibilita'  dell'impresa,  con  particolare  riferimento   al
veicolo motore. 
  4.  Le  autorizzazioni  al  trasporto   internazionale   di   merci
rilasciate,   sono   revocate   qualora   l'impresa   abbia   fornito
informazioni inesatte o non veritiere circa i dati richiesti  per  il
loro rilascio.