Art. 10 Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione, salvo controllo con il Sistema Informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso altre Pubbliche amministrazioni. 2. Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l'impresa deve avere in disponibilita' veicoli idonei Euro 4 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo' essere titolare. 3. La Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci stabilisce la quantita' delle autorizzazioni rilasciabili che sara' condizionata dall'ampiezza dei contingenti nelle varie relazioni di traffico e dall'entita' del parco veicolare in disponibilita' dell'impresa, con particolare riferimento al veicolo motore. 4. Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate, sono revocate qualora l'impresa abbia fornito informazioni inesatte o non veritiere circa i dati richiesti per il loro rilascio.