Art. 7 
 
 
Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni  multilaterali  CEMT  nel
             caso di riduzione del contingente italiano 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, in  caso  di
riduzione del numero delle autorizzazioni attribuite  all'Italia,  le
stesse  saranno  rinnovate  alle  imprese  titolari,  solo  fino   al
raggiungimento del numero  delle  autorizzazioni  che  compongono  il
contingente italiano. In tal caso si terra' conto del maggior  numero
di percorsi effettuati  con  la  singola  autorizzazione  attribuendo
punti differenziati a seconda del tipo di  percorso.  Ai  fini  della
determinazione  dei  punteggi  di  ciascuna  impresa  sulle   singole
autorizzazioni  verranno  attribuiti  3  punti  per   ogni   percorso
multilaterale ed 1 punto per ogni percorso di tipo bilaterale. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di parita' di  punteggio
sara' rinnovata l'autorizzazione che presenti il  maggior  numero  di
percorsi  multilaterali  e,  in  caso  di  ulteriore  parita',  sara'
preferita l'impresa che ha il maggior numero di  autorizzazioni  CEMT
e,  infine,  si  valutera'  la  maggiore  anzianita'  di   iscrizione
all'Albo. 
  3. Nell'ipotesi in  cui,  successivamente  alla  effettuazione  dei
rinnovi, dovessero rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni,  le
stesse saranno attribuite, secondo i medesimi  criteri  alle  imprese
cui, precedentemente, le autorizzazioni non siano state rinnovate, in
conseguenza della riduzione del  contingente  attribuito  all'Italia.
Tale disposizione si applica soltanto  con  riferimento  al  medesimo
anno in  cui  le  sopraccitate  imprese  avrebbero  avuto  titolo  al
rinnovo, in  mancanza  della  riduzione  del  contingente.  Eventuali
ulteriori autorizzazioni che dovessero residuare, dopo che sono state
soddisfatte  le  imprese  gia'  titolari,  verranno   assegnate   per
graduatoria ai sensi dell'art. 2.