Art. 7 Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT nel caso di riduzione del contingente italiano 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, in caso di riduzione del numero delle autorizzazioni attribuite all'Italia, le stesse saranno rinnovate alle imprese titolari, solo fino al raggiungimento del numero delle autorizzazioni che compongono il contingente italiano. In tal caso si terra' conto del maggior numero di percorsi effettuati con la singola autorizzazione attribuendo punti differenziati a seconda del tipo di percorso. Ai fini della determinazione dei punteggi di ciascuna impresa sulle singole autorizzazioni verranno attribuiti 3 punti per ogni percorso multilaterale ed 1 punto per ogni percorso di tipo bilaterale. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di parita' di punteggio sara' rinnovata l'autorizzazione che presenti il maggior numero di percorsi multilaterali e, in caso di ulteriore parita', sara' preferita l'impresa che ha il maggior numero di autorizzazioni CEMT e, infine, si valutera' la maggiore anzianita' di iscrizione all'Albo. 3. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla effettuazione dei rinnovi, dovessero rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni, le stesse saranno attribuite, secondo i medesimi criteri alle imprese cui, precedentemente, le autorizzazioni non siano state rinnovate, in conseguenza della riduzione del contingente attribuito all'Italia. Tale disposizione si applica soltanto con riferimento al medesimo anno in cui le sopraccitate imprese avrebbero avuto titolo al rinnovo, in mancanza della riduzione del contingente. Eventuali ulteriori autorizzazioni che dovessero residuare, dopo che sono state soddisfatte le imprese gia' titolari, verranno assegnate per graduatoria ai sensi dell'art. 2.