IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il  1°  gennaio
2006, e, in particolare, l'art. 109,  concernente  l'istituzione  del
registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
in  attuazione  della   direttiva   2002/92/CE   sull'intermediazione
assicurativa; gli  articoli  335  e  336  riguardante  la  disciplina
dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo  di  vigilanza  da
parte  delle  imprese  di  assicurazione  e  riassicurazione,   degli
intermediari  di  assicurazione  e  riassicurazione  e  354   recante
abrogazioni e norme transitorie; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18
luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27  luglio
2012, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di
versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2012; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la
disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione   assicurativa   e
riassicurativa e  del  registro  degli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi di cui al citato art. 109 del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  convertito
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e in particolare il comma 3 che
prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali  previsti
dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209 (Codice delle assicurazioni private); 
  Considerato  che  occorre  provvedere,  per   l'anno   2013,   alla
determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli  intermediari
di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella
misura e con le modalita' di versamento  adeguate  alle  esigenze  di
funzionamento dell'IVASS; 
  Visto il bilancio di previsione per  l'esercizio  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 89 del  16  aprile  2013,
nel quale sono stati appostati 7.500.000,00 quale ammontare  proposto
dei contributi, calcolato sulla base degli oneri diretti  dell'unita'
organizzativa  preposta  alla  tenuta  del   Registro   unico   degli
intermediari (RUI),  degli  oneri  indiretti  relativi  all'attivita'
ispettiva, di vigilanza e  di  coordinamento  giuridico  e  operativo
nonche' di una quota delle spese generali sostenute dall'Autorita'; 
  Vista la comunicazione del 30 aprile 2013,  con  la  quale  l'IVASS
comunica di aver individuato il fabbisogno dell'Istituto  per  l'anno
2013,  relativamente  al  contributo  di  vigilanza  a  carico  degli
intermediari di assicurazione e riassicurazione, nell'importo di euro
7.618.032,00 euro; 
  Considerata la delibera del Direttorio integrato  dell'IVASS  nella
seduta del 30 aprile 2013 con la quale sono proposte le misure  degli
importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2013  a  carico  degli
intermediari di assicurazione e riassicurazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e
  riassicurazione per l'anno 2013 all'IVASS. 
  1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2013 all'IVASS,  ai
sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
dagli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione  iscritti  al
registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto  n.  209  del
2005,  e'  determinato,  per  l'anno  2013,  nella  misura  di:  euro
cinquanta per le  persone  fisiche  ed  euro  duecentottanta  per  le
persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B  del  registro;  euro
diciotto per i  produttori  diretti  iscritti  nella  sezione  C  del
registro. Per le persone giuridiche  iscritte  nella  sezione  D  del
registro, il contributo di vigilanza e' determinato nella misura  di:
euro novemilaottocento per le Banche con raccolta premi  superiore  a
un miliardo di euro e per la societa'  Poste  italiane  S.p.a.;  euro
novemila per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro  a
un miliardo di euro; euro seimilasettecentocinquanta  per  le  Banche
con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni  di
euro; euro cinquemilaseicentotrenta per le Banche con raccolta  premi
da un milione di euro a nove milioni di  euro;  euro  duemiladuecento
per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro,  per
le societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari
finanziari. 
  2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del  contributo  di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla  data  del
30 maggio 2013.