IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
sulla proposta del
MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
concernente l'anticipazione di risorse dal fondo di rotazione per
assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali;
Tenuto conto che il sopracitato art. 5 prevede che in sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 243-bis e seguenti
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti che
chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in
presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di
cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge, da riassorbire in sede di
predisposizione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario;
Tenuto conto che, ai sensi del sopracitato art. 5, ai fini della
copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione prevista dal
medesimo articolo, si provvede a valere sul fondo di rotazione di cui
all'art. 4 del decreto-legge n. 174 del 2012, da riassorbire in sede
di predisposizione ed attuazione del piano di riequilibrio
finanziario;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013,
concernente, tra l'altro, i criteri per la determinazione
dell'importo massimo attribuibile dell'anticipazione a valere sul
fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Ritenuto che l'anticipazione di cui al presente decreto e' pari ad
una quota-parte dell'anticipazione effettivamente attribuibile a
ciascun ente locale richiedente, calcolata nei limiti dell'importo
massimo fissato, ai sensi del citato art. 243-ter del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in euro 300 per abitante per i
comuni ed euro 20 per abitante per le province e le citta'
metropolitane, nonche' dell'effettiva capienza del fondo, tenuto
conto del numero delle richieste pervenute;
Viste le comunicazioni effettuate agli enti richiedenti, ai sensi
dell'art. 4, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'Interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11
gennaio 2013, con le quali e' stato resa nota la quota massima
attribuibile;
Viste le richieste dei comuni, riportate nell'Allegato "A", che
forma parte integrante del presente decreto;
Ritenuto dover concedere con il presente decreto, ai comuni che ne
hanno fatto richiesta, come riportati nell'allegato "A", che forma
parte integrante del presente decreto, l'anticipazione ai sensi del
gia' citato art. 5, in una percentuale pari al 25% dell'importo
massimo attribuibile a ciascun ente richiedente;
Rilevata la necessita' di prevedere le modalita' ed i tempi per il
recupero delle anticipazioni concesse per i casi previsti all'art. 5,
comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012;
Visto l'art. 1, commi 128, 129 e 130, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Decreta:
Art. 1
1. E' concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, agli enti di cui all'allegato "A", che forma parte
integrante del presente decreto, un'anticipazione a valere sul fondo
di rotazione di cui all'art. 4 del suddetto decreto.