IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI sulla proposta del MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concernente l'anticipazione di risorse dal fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali; Tenuto conto che il sopracitato art. 5 prevede che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge, da riassorbire in sede di predisposizione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario; Tenuto conto che, ai sensi del sopracitato art. 5, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione prevista dal medesimo articolo, si provvede a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 174 del 2012, da riassorbire in sede di predisposizione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario; Visto il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013, concernente, tra l'altro, i criteri per la determinazione dell'importo massimo attribuibile dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Ritenuto che l'anticipazione di cui al presente decreto e' pari ad una quota-parte dell'anticipazione effettivamente attribuibile a ciascun ente locale richiedente, calcolata nei limiti dell'importo massimo fissato, ai sensi del citato art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in euro 300 per abitante per i comuni ed euro 20 per abitante per le province e le citta' metropolitane, nonche' dell'effettiva capienza del fondo, tenuto conto del numero delle richieste pervenute; Viste le comunicazioni effettuate agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013, con le quali e' stato resa nota la quota massima attribuibile; Viste le richieste dei comuni, riportate nell'Allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto; Ritenuto dover concedere con il presente decreto, ai comuni che ne hanno fatto richiesta, come riportati nell'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto, l'anticipazione ai sensi del gia' citato art. 5, in una percentuale pari al 25% dell'importo massimo attribuibile a ciascun ente richiedente; Rilevata la necessita' di prevedere le modalita' ed i tempi per il recupero delle anticipazioni concesse per i casi previsti all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012; Visto l'art. 1, commi 128, 129 e 130, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Decreta: Art. 1 1. E' concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, agli enti di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto, un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 4 del suddetto decreto.