Art. 3 1. L'anticipazione di cui al presente decreto e' erogata mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro 20 giorni successivi dalla data del presente decreto. 2. L'anticipazione e' imputata contabilmente dagli enti alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico"). Trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.