Art. 3 
 
  1. L'anticipazione di cui al presente decreto e'  erogata  mediante
operazione di giro fondi sulla  contabilita'  speciale,  sotto  conto
infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione  entro
20 giorni successivi dalla data del presente decreto. 
  2.  L'anticipazione  e'  imputata  contabilmente  dagli  enti  alle
accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e prestiti  da  enti
del settore pubblico"). Trattandosi di un finanziamento erogato dallo
Stato non rileva ai fini  dei  limiti  stabiliti  dall'art.  204  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.