Art. 4 1. Nei casi previsti all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, il recupero dell'anticipazione concessa e' disposto a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, mediante versamento all'apposita contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione. In caso di incapienza delle predette risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla medesima contabilita' speciale. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua direttamente alla predetta contabilita' speciale, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2013 Il Presidente del Consiglio dei ministri Monti Il Ministro dell'interno Cancellieri Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2013 Registro n. 4, Presidenza del Consiglio dei ministri, foglio n. 238