Art. 4
1. Nei casi previsti all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 174 del 2012, il recupero dell'anticipazione
concessa e' disposto a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute
dal Ministero dell'interno, mediante versamento all'apposita
contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione. In caso di
incapienza delle predette risorse, sulla base dei dati comunicati dal
Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere
le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento
agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o
bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla medesima
contabilita' speciale. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non
riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal
Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente alla predetta contabilita' speciale, dando comunicazione
dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2013
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Monti
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2013
Registro n. 4, Presidenza del Consiglio dei ministri, foglio n. 238