IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, 
                        IL TURISMO E LO SPORT 
 
  Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, che prevede, al fine di salvaguardare la  salute  dei  cittadini
che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale,  che
il Ministro della salute, con decreto adottato  di  concerto  con  il
Ministro  delegato  al  turismo  ed  allo  sport,  disponga  garanzie
sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche'
linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui  praticanti
e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive  sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; 
  Visto il decreto ministeriale  18  febbraio  1982,  "Norme  per  la
tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica"; 
  Visto il decreto ministeriale  28  febbraio  1983,  "Norme  per  la
tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica"; 
  Visto il decreto ministeriale 18 marzo  2011,  "Determinazione  dei
criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici
esterni" ed in particolare l'allegato A  che  prevede,  relativamente
alle modalita'  di  collocazione  dei  defibrillatori  semiautomatici
esterni, che le Regioni valutino progetti  di  acquisizione  di  tali
defibrillatori con fondi privati nonche' attivita' per  le  quali  il
soggetto esercente e' tenuto a dotarsi a proprie spese degli stessi; 
  Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri e  i  parametri  su
cui  basare  l'idoneita'   della   certificazione   per   l'esercizio
dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale come  di  seguito
definita; 
  Ritenuto, inoltre, di dover adottare le linee guida allo  scopo  di
disciplinare i casi  in  cui  si  rende  necessario  la  dotazione  e
l'impiego da parte di societa'  sportive  sia  professionistiche  che
dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici esterni; 
  Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito con decreto  del
Ministro della salute in data 14 febbraio 2013; 
  Sentito il gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio Superiore
di Sanita' che ha fornito l'apporto tecnico scientifico necessario, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito della disciplina 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 7,  comma  11,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  al  fine  di
salvaguardare la salute  dei  cittadini  che  praticano  un'attivita'
sportiva non agonistica  o  amatoriale,  dispone  garanzie  sanitarie
mediante l'obbligo di idonea  certificazione  medica,  nonche'  linee
guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per
la dotazione e  l'impiego,  da  parte  delle  societa'  sportive  sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.