Art. 2 
 
        Definizione dell'attivita' amatoriale. Certificazione 
 
  1. Ai fini del presente decreto e' definita amatoriale  l'attivita'
ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle  Federazioni
sportive  nazionali,  alle  Discipline  associate,   agli   Enti   di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o  collettiva,
non occasionale, finalizzata al  raggiungimento  e  mantenimento  del
benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da  organismi
sportivi, ivi compresa l'attivita' che il soggetto svolge in proprio,
al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. 
  2. Coloro che praticano attivita'  ludico  -  motoria  in  contesti
organizzati  e   autorizzati   all'esercizio   nel   rispetto   delle
disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a  controlli  medici
periodici  ai  fini  della  certificazione   attestante   l'idoneita'
all'attivita' ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A. 
  3. La certificazione conseguente al  controllo  medico  di  cui  al
comma 2, che deve essere  adeguata  e  appropriata  in  relazione  ai
parametri  suddetti,  e'  rilasciata  dal  medico  certificatore   su
apposito modello predefinito (allegato B). 
  4. All'atto dell'iscrizione o avvio delle attivita' il  certificato
e' esibito all'incaricato della  struttura  o  luogo  presso  cui  si
svolge l'attivita' ludico - motoria e  conservato  in  tali  sedi  in
copia  fino  alla  data  di  validita'   o   fino   alla   cessazione
dell'attivita' stessa. 
  5. Non sono tenuti all'obbligo della certificazione: 
    a) coloro che  effettuano  l'attivita'  ludico-motoria  in  forma
autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; 
    b) chi svolge,  anche  in  contesti  autorizzati  e  organizzati,
attivita' motoria occasionale,  effettuata  a  scopo  prevalentemente
ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; 
    c) i praticanti di alcune attivita'  ludico-motorie  con  ridotto
impegno  cardiovascolare,  quali  bocce  (escluse  bocce  in   volo),
biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva,  sport
di  tiro,  ginnastica  per  anziani,  "gruppi  cammino"  e  attivita'
assimilabili  nonche'  i  praticanti  di  attivita'   prevalentemente
ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attivita' assimilabili. 
  6. Ai soggetti  di  cui  al  comma  5,  i  quali  non  sono  tenuti
all'obbligo di certificazione, e' comunque raccomandato un  controllo
medico  prima  dell'avvio  dell'attivita'   ludico-motoria   per   la
valutazione  di  eventuali  fattori  di  rischio,   con   particolare
attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarieta'  alla  pratica
di tali attivita'  o  che  si  sottopongono  a  esercizio  fisico  di
particolare intensita'. Nell'ambito delle campagne  di  comunicazione
di cui al successivo art. 6 viene data  ampia  informazione  di  tali
raccomandazioni.