IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilita' e finanza pubblica"; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001; Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze; Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione "Presidente del Consiglio dei Ministri" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministro delle politiche per la famiglia"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea Riccardi e' fra l'altro delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 23, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che la dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 658 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica; Visto l'art. 1, comma 264, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)"che prevede che la dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013; Visto inoltre, l'art. 1, comma 272, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)" che prevede che per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013; Visto altresi', l'art. 1, comma 109, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)" che prevede che nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita', handicap e disabilita'. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica gia' previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; Acquisita in data 24 gennaio 2013 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Riparto delle risorse 1. Le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2013, pari ad euro 275 milioni, sono attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalita' di cui all'art. 2. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2013 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza: a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60% b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%. Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti. 3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite, salvo quanto disposto dall'art. 6, fra le Regioni con le stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.