Art. 3 
 
                       Disabilita' gravissime 
 
  1. Le Regioni si impegnano ad utilizzare le  risorse  ripartite  in
base al presente decreto prioritariamente, e comunque per  una  quota
non  inferiore  al  30%,  per  interventi  a  favore  di  persone  in
condizione di disabilita' gravissima, ivi inclusi quelli  a  sostegno
delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.  Per  persone
in condizione di disabilita' gravissima, ai soli  fini  del  presente
decreto, si intendono le persone in condizione di  dipendenza  vitale
che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.:
gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa  la
sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime  disabilita'
psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi,
etc.).