Art. 4 
 
                    Integrazione socio-sanitaria 
 
  1. Al fine di  facilitare  attivita'  sociosanitarie  assistenziali
integrate ed anche ai fini della razionalizzazione  della  spesa,  le
Regioni si impegnano a: 
    a) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il
comparto sanitario e  sociale,  prevedendo  che  gli  ambiti  sociali
intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n.  328,
trovino coincidenza per le attivita' di programmazione ed  erogazione
integrata degli interventi  con  le  delimitazioni  territoriali  dei
distretti sanitari; 
    b) formulare indirizzi, dandone comunicazione  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della  salute,  ferme
restando le disponibilita' specifiche  dei  finanziamenti  sanitario,
sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle  prestazioni  e
delle  erogazioni,  in  contesto  di  massima   flessibilita'   delle
risposte, adattata anche alle esigenze  del  nucleo  familiare  della
persona non autosufficiente (es:budget di arra).