Art. 4 Integrazione socio-sanitaria 1. Al fine di facilitare attivita' sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le Regioni si impegnano a: a) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attivita' di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari; b) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilita' specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilita' delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es:budget di arra).