Art. 2 
 
 
                 Commissariamento della S.p.a. ILVA 
 
  1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1  sussistono  per
la S.p.a. ILVA avente sede  a  Milano.  ((  In  considerazione  delle
evidenze e dei profili di straordinaria necessita'  e  urgenza  della
relativa fattispecie, non  trova  applicazione  il  comma  1-bis  del
medesimo articolo 1. )) 
  2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del  2012
e' cosi' sostituito: 
  «1.  Gli  impianti   siderurgici   della   societa'   ILVA   S.p.a.
costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a  norma
dell'articolo 1». 
  3. All'articolo 1, comma 3, del citato  decreto-legge  n.  207  del
2012, dopo  le  parole:  «sanzione  amministrativa  pecuniaria»  sono
aggiunte le seguenti: « (( , escluso il pagamento in  misura  ridotta
)), da euro 50.000»  e,  dopo  le  parole  «prefetto  competente  per
territorio.»  sono   aggiunte   le   seguenti:   «Le   attivita'   di
accertamento, contestazione e  notificazione  delle  violazioni  sono
svolte dall'IS.P.R.A. (( Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
di tali attivita', e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria. )) I proventi delle sanzioni irrogate  sono  versati  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnati al pertinente capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza,  bonifica  e
risanamento  ambientale  del  territorio  interessato».  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  (( 3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entra in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente
natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n.  400,  sentito  il  Consiglio  federale  istituito
presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei  verbali
di accertamento, contestazione e notificazione  dei  procedimenti  di
cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il nuovo testo dell'art. 1 del  citato  decreto-legge
          n. 207 del 2012, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              «Art.  1   (Efficacia   dell'autorizzazione   integrata
          ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali  di
          interesse  strategico  nazionale).  -   1.   In   caso   di
          stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
          subordinati, compresi  quelli  ammessi  al  trattamento  di
          integrazione dei guadagni,  non  inferiore  a  duecento  da
          almeno un anno, qualora vi sia una assoluta  necessita'  di
          salvaguardia  dell'occupazione  e  della   produzione,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare    puo'    autorizzare,    in    sede    di    riesame
          dell'autorizzazione integrata ambientale,  la  prosecuzione
          dell'attivita'  produttiva  per   un   periodo   di   tempo
          determinato non superiore a 36 mesi  ed  a  condizione  che
          vengano   adempiute   le   prescrizioni    contenute    nel
          provvedimento di  riesame  della  medesima  autorizzazione,
          secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine  di
          assicurare la piu' adeguata tutela  dell'ambiente  e  della
          salute secondo le migliori tecniche disponibili. 
              2. Nei casi di cui al  comma  1,  le  misure  volte  ad
          assicurare la prosecuzione dell'attivita'  produttiva  sono
          esclusivamente e  ad  ogni  effetto  quelle  contenute  nel
          provvedimento  di  autorizzazione   integrata   ambientale,
          nonche' le  prescrizioni  contenute  nel  provvedimento  di
          riesame.  E'  fatta  comunque  salva  l'applicazione  degli
          articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies  e  29-decies  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni. 
              3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli
          29-decies e 29-quattuordecies del  decreto  legislativo  n.
          152 del  2006  e  dalle  altre  disposizioni  di  carattere
          sanzionatorio  penali  e  amministrative  contenute   nelle
          normative  di  settore,   la   mancata   osservanza   delle
          prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma  1
          e' punita con sanzione amministrativa  pecuniaria,  escluso
          il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino  al  10
          per  cento  del   fatturato   della   societa'   risultante
          dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  dal  prefetto
          competente per territorio. Le  attivita'  di  accertamento,
          contestazione e notificazione delle violazioni sono  svolte
          dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
          di tali attivita', e' attribuita la qualifica di  ufficiale
          di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni  irrogate
          sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello Stato per essere riassegnati al  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
          degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,   bonifica   e
          risanamento  ambientale  del  territorio  interessato.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              4.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   1   trovano
          applicazione anche  quando  l'autorita'  giudiziaria  abbia
          adottato provvedimenti di sequestro sui  beni  dell'impresa
          titolare dello stabilimento. In tale caso  i  provvedimenti
          di sequestro non impediscono,  nel  corso  del  periodo  di
          tempo     indicato     nell'autorizzazione,     l'esercizio
          dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 
              5.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del   mare   riferisce   semestralmente   al
          Parlamento   circa   l'ottemperanza   delle    prescrizioni
          contenute nel provvedimento di riesame  dell'autorizzazione
          integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo. 
              5-bis. Il Ministro della salute  riferisce  annualmente
          alle competenti commissioni parlamentari sul  documento  di
          valutazione del danno  sanitario,  sullo  stato  di  salute
          della  popolazione  coinvolta,  sulle  misure  di  cura   e
          prevenzione messe in atto e sui loro benefici.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214 (supplemento ordinario): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  29-quattuordecies  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.  29-quattuordecies  (Sanzioni).  -  1.   Chiunque
          esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII senza
          essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale
          o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito
          con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
          2.500 euro a 26.000 euro. 
              2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  si
          applica la sola pena dell'ammenda da 5.000  euro  a  26.000
          euro nei confronti di colui che  pur  essendo  in  possesso
          dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva  le
          prescrizioni o quelle imposte dall'autorita' competente. 
              3.  Chiunque  esercita  una  delle  attivita'  di   cui
          all'allegato VIII dopo l'ordine di  chiusura  dell'impianto
          e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o
          con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 
              4. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 5.000 euro a  52.000  euro  il  gestore  che  omette  di
          trasmettere  all'autorita'  competente   la   comunicazione
          prevista dall'art. 29-decies, comma 1. 
              5. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 2.500 euro a  11.000  euro  il  gestore  che  omette  di
          comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati
          i dati relativi alle misurazioni  delle  emissioni  di  cui
          all'art. 29-decies, comma 2. 
              6. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da  5.000  euro  a  26.000  euro  il  gestore  che,   senza
          giustificato e documentato motivo,  omette  di  presentare,
          nel  termine  stabilito   dall'autorita'   competente,   la
          documentazione integrativa  prevista  dall'art.  29-quater,
          comma 8. 
              7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente articolo non si applica  il  pagamento  in  misura
          ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
          689. 
              8. Le sanzioni  sono  irrogate  dal  prefetto  per  gli
          impianti di competenza statale e dall'autorita'  competente
          per gli altri impianti. 
              9. Le  somme  derivanti  dai  proventi  delle  sanzioni
          amministrative previste dal presente articolo sono  versate
          all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti. 
              10.  Per  gli  impianti   rientranti   nel   campo   di
          applicazione del presente titolo, dalla  data  di  rilascio
          dell'autorizzazione integrata ambientale, non si  applicano
          le sanzioni, previste  da  norme  di  settore,  relative  a
          fattispecie oggetto del presente articolo.».