(( Art. 2 ter Deroga al patto di stabilita' interno per la regione Puglia 1. Gli impegni e i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia, sono esclusi, nel limite di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 40 milioni di euro per l'anno 2014, dai limiti del patto di stabilita' interno per la medesima regione Puglia. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 (Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della citta' di Taranto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2012, n. 184: «Art. 1. - 1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: "Protocollo", compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro 110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario, di seguito denominato: "Commissario" autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorita' portuale. A tale fine, e' assicurato il coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorita' portuale di Taranto. 3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresi' finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario, cui e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale. 5. Il Commissario e' altresi' individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitivita' dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonche' del Programma operativo nazionale reti e mobilita', per un importo pari ad euro 14 milioni. 6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario puo' avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, e puo' in ogni caso avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario puo' altresi' avvalersi di organismi partecipati, nei termini previsti dall'art. 4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 4 del Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle Amministrazioni sottoscrittrici gia' disponibili a legislazione vigente. 7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni. 8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalita' previsti dallo stesso art. 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235: «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.».