(( Art. 2 ter 
 
 
     Deroga al patto di stabilita' interno per la regione Puglia 
 
  1.  Gli  impegni  e  i  pagamenti  relativi  all'attuazione   degli
interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012,  n.
129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le
risorse statali trasferite alla regione  Puglia,  sono  esclusi,  nel
limite di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 40 milioni di euro
per l'anno 2014, dai limiti del patto di stabilita'  interno  per  la
medesima regione Puglia. Alla compensazione dei  conseguenti  effetti
finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica  recati  dal   presente
articolo, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a  40  milioni
di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del  decreto-legge  7
          agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012,
          n. 171 (Disposizioni urgenti per il risanamento  ambientale
          e  la  riqualificazione  del  territorio  della  citta'  di
          Taranto), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8  agosto
          2012, n. 184: 
              «Art.  1.  -  1.  Per  assicurare  l'attuazione   degli
          interventi previsti dal Protocollo d'intesa del  26  luglio
          2012, di seguito denominato: "Protocollo", compresi  quelli
          individuati  per  un  importo  complessivo  pari  ad   euro
          110.167.413  dalle  delibere  CIPE  del  3   agosto   2012,
          afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
          gia'  assegnate  alla  regione  Puglia  e  ricomprese   nel
          predetto  Protocollo,  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e'
          nominato, senza diritto ad alcun  compenso  e  senza  altri
          oneri   per   la   finanza   pubblica,    un    Commissario
          straordinario,   di   seguito   denominato:   "Commissario"
          autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art.  13  del
          decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135,  e
          successive modificazioni. Il Commissario  resta  in  carica
          per la durata di  un  anno,  prorogabile  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. 
              2. Restano fermi gli interventi di  carattere  portuale
          previsti dal Protocollo con  oneri  propri  della  relativa
          Autorita'  portuale.  A  tale  fine,   e'   assicurato   il
          coordinamento fra il Commissario di cui al comma  1  ed  il
          commissario  straordinario   dell'Autorita'   portuale   di
          Taranto. 
              3. All'attuazione degli altri interventi  previsti  nel
          Protocollo sono altresi'  finalizzate,  nel  limite  di  20
          milioni di euro, le  risorse  disponibili  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare  per  l'esercizio  finanziario  2012,
          destinate a trasferimenti alle regioni  per  interventi  di
          carattere ambientale e per la tutela del territorio  contro
          il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1
          e quelle di cui al comma 3  sono  trasferite  alla  regione
          Puglia  per  essere  destinate  al  Commissario,   cui   e'
          intestata apposita contabilita' speciale aperta  presso  la
          tesoreria statale. 
              5.  Il  Commissario  e'  altresi'   individuato   quale
          soggetto  attuatore  per  l'impiego   delle   risorse   del
          Programma  operativo  nazionale  ricerca  e  competitivita'
          dedotte nel Protocollo, e  pari  ad  euro  30  milioni,  da
          utilizzare mediante gli ordinari ed i  nuovi  strumenti  di
          programmazione negoziata, nonche' del  Programma  operativo
          nazionale reti e mobilita', per un importo pari ad euro  14
          milioni. 
              6. Per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  ai
          commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque
          connesso, il Commissario puo' avvalersi, tramite delega  di
          funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto
          ad alcun compenso  e  senza  altri  oneri  per  la  finanza
          pubblica, e puo' in ogni  caso  avvalersi  degli  uffici  e
          delle strutture  di  amministrazioni  pubbliche,  centrali,
          regionali  e  locali,  nell'ambito  delle  risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.  Il  Commissario  puo'  altresi'   avvalersi   di
          organismi partecipati, nei termini  previsti  dall'art.  4,
          comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento  degli
          organismi di cui al comma 1 dell'art. 4 del  Protocollo  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  delle  Amministrazioni
          sottoscrittrici gia' disponibili a legislazione vigente. 
              7. Ai fini dell'attuazione  del  presente  articolo  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.   2,   commi
          2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni. 
              8. I finanziamenti a tasso agevolato  di  cui  all'art.
          57, comma 1, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          possono essere concessi, secondo i criteri e  le  modalita'
          previsti dallo stesso art. 57, anche per gli interventi  di
          ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi  nell'area
          definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale
          fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'art.  1,  comma
          1110, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'  destinata
          una quota di risorse fino ad un massimo di  70  milioni  di
          euro.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del  decreto-legge  7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235: 
              «Art. 6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61 della legge 27
          dicembre 2002, n.  289,  relativo  al  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro  per
          l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».