(( Art. 2 quater 
 
 
                Soppressione del Garante e promozione 
            di iniziative di informazione e consultazione 
 
  1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del  decreto-legge  3  dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2012, n. 231,  sono  abrogati.  Il  Garante  ivi  previsto  cessa  lo
svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  2.  Le  risorse  derivanti  dall'applicazione  del  comma  1   sono
destinate alle attivita' dell'ISPRA in relazione alle  autorizzazioni
integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui  all'articolo  1,
commi 1 e 1-bis. 
  3. Il commissario straordinario, in accordo con la  regione  e  con
gli enti locali interessati, promuove iniziative  di  informazione  e
consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per  i
cittadini in ordine alle vicende  di  cui  al  presente  decreto,  in
conformita'  ai  principi   della   Convenzione   sull'accesso   alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi  decisionali
e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con  due  allegati,
fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998,  resa  esecutiva  ai  sensi  della
legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall'attuazione del presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legge n. 207 del 2012: 
              «Art.  3   (Efficacia   dell'autorizzazione   integrata
          ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa'
          ILVA S.p.a.  Controlli  e  garanzie).  -  1.  Gli  impianti
          siderurgici  della  societa'  ILVA   S.p.a.   costituiscono
          stabilimenti di  interesse  strategico  nazionale  a  norma
          dell'art. 1. 
              1-bis. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Governo adotta una strategia industriale per la  filiera
          produttiva dell'acciaio. 
              2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata  in
          data 26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.a. con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella  versione  di
          cui al comunicato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte  ad
          assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva  dello
          stabilimento siderurgico  della  societa'  ILVA  S.p.A.  di
          Taranto a norma dell'art. 1. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, per un  periodo  di  trentasei  mesi,  la
          societa' ILVA S.p.a. di Taranto e' immessa nel possesso dei
          beni dell'impresa ed  e'  in  ogni  caso  autorizzata,  nei
          limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla
          prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento e
          alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi  quelli
          realizzati antecedentemente alla data di entrata in  vigore
          del presente  decreto,  ferma  restando  l'applicazione  di
          tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto. 
              4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, ai fini del monitoraggio  dell'esecuzione
          delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione  integrata
          ambientale di cui al comma 2, e' nominato, per  un  periodo
          non superiore a tre anni, con decreto del Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico e con il  Ministro  della
          salute, un Garante, di indiscussa indipendenza,  competenza
          ed esperienza,  incaricato  di  vigilare  sulla  attuazione
          delle disposizioni  del  presente  decreto.  Se  dipendente
          pubblico, il Garante viene collocato in posizione di  fuori
          ruolo per tutta la durata dell'incarico. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri e' definito il compenso del Garante in misura  non
          superiore a  duecentomila  euro  lordi  annui.  Si  applica
          l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. 
              6. Il Garante, avvalendosi dell'Istituto superiore  per
          la protezione e la  ricerca  ambientale  nell'ambito  delle
          competenze proprie dell'Istituto,  con  il  supporto  delle
          Agenzie  regionali  e   provinciali   per   la   protezione
          dell'ambiente  (ARPA-APPA)  di  cui  al   decreto-legge   4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61, e sentendo le  rappresentanze
          dei lavoratori,  acquisisce  le  informazioni  e  gli  atti
          ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e  gli
          enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando
          al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
          Ministro  della  salute  eventuali  criticita'  riscontrate
          nell'attuazione della predetta autorizzazione e  proponendo
          le idonee misure,  ivi  compresa  l'eventuale  adozione  di
          provvedimenti di  amministrazione  straordinaria  anche  in
          considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione. A
          tal fine il Garante  promuove,  anche  in  accordo  con  le
          istituzioni   locali,   iniziative   di   informazione    e
          consultazione,  finalizzate  ad   assicurare   la   massima
          trasparenza per i cittadini,  in  conformita'  ai  principi
          della  Convenzione  sull'accesso  alle   informazioni,   la
          partecipazione  del  pubblico  ai  processi  decisionali  e
          l'accesso alla giustizia in  materia  ambientale,  con  due
          allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva
          ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale  attivita'
          svolta dal Garante, nonche' le criticita' e le inadempienze
          riscontrate,  sono   parte   integrante   della   relazione
          semestrale di cui al comma 5 dell'art.  1.  Dall'attuazione
          delle disposizioni del presente comma non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Le
          amministrazioni interessate provvedono  alle  attivita'  di
          cui al presente comma con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              -  La  legge  16  marzo  2001,  n.  108  (Ratifica   ed
          esecuzione    della    Convenzione    sull'accesso     alle
          informazioni, la partecipazione del  pubblico  ai  processi
          decisionali  e  l'accesso   alla   giustizia   in   materia
          ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25  giugno
          1998), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  11  aprile
          2001, n. 85, supplemento ordinario.