(( Art. 2 quater Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione 1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate alle attivita' dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis. 3. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e con gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto, in conformita' ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legge n. 207 del 2012: «Art. 3 (Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.a. Controlli e garanzie). - 1. Gli impianti siderurgici della societa' ILVA S.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'art. 1. 1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio. 2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.a. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva dello stabilimento siderurgico della societa' ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'art. 1. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la societa' ILVA S.p.a. di Taranto e' immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed e' in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto. 4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, e' nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 6. Il Garante, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione. A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformita' ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attivita' svolta dal Garante, nonche' le criticita' e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'art. 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - La legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001, n. 85, supplemento ordinario.