Art. 10 
 
 
Modificazioni dell'articolo 14  del  decreto  legislativo  19  agosto
                            2005, n. 192 
 
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del  presente
decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari  di
cui all'articolo 4-ter, (( si  provvede  ))  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 14 del citato decreto legislativo
          n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14. Copertura finanziaria. 
              1. All'attuazione del  presente  decreto,  fatta  salva
          l'implementazione  degli  strumenti   finanziari   di   cui
          all'articolo 4-ter,  si  provvede  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica."