Art. 11 
 
 
Modificazioni dell'articolo 13  del  decreto  legislativo  19  agosto
                            2005, n. 192 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono  condotte
in sinergia con le misure di accompagnamento  previste  dall'articolo
16 del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28  dicembre
2012,  recante  disposizioni  in  materia  di  incentivazione   della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed  interventi  di
efficienza energetica di piccole dimensioni, e  all'articolo  15  del
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28  dicembre  2012,
recante disposizioni in materia  di  determinazione  degli  obiettivi
quantitativi nazionali di  risparmio  energetico  che  devono  essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni  dal  2013  al  2016  e  per  il  potenziamento  del
meccanismo  dei  certificati  bianchi,  pubblicati  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 1 del
2 gennaio 2013.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  comma  3  dell'articolo  13  del  citato
          decreto legislativo n. 192 del 2005: 
              "Art. 13. Misure di accompagnamento. 
              (Omissis). 
              3. Le attivita' di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b),
          sono condotte in sinergia con le misure di  accompagnamento
          previste dall'articolo 16 del decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 28 dicembre 2012,  recante  disposizioni
          in materia di incentivazione della  produzione  di  energia
          termica da fonti rinnovabili ed  interventi  di  efficienza
          energetica di piccole dimensioni,  e  all'articolo  15  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  28  dicembre
          2012, recante disposizioni  in  materia  di  determinazione
          degli  obiettivi  quantitativi   nazionali   di   risparmio
          energetico che devono essere perseguiti  dalle  imprese  di
          distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli  anni
          dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo  dei
          certificati bianchi, pubblicati nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1  del
          2 gennaio 2013. 
              4. Le attivita' per il raggiungimento  degli  obiettivi
          di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e
          alle province autonome di Trento  e  Bolzano,  che  possono
          provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.". 
              Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre  2012
          (Incentivazione della  produzione  di  energia  termica  da
          fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di
          piccole dimensioni) , pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio
          2013, n. 1, S.O.: 
              "Art. 15. Diagnosi e certificazione energetica. 
              1. Nel caso  di  realizzazione  di  interventi  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera a), le richieste di  incentivo
          devono essere corredate da diagnosi  energetica  precedente
          l'intervento e da certificazione energetica successiva. Nel
          caso di realizzazione di  interventi  di  cui  all'art.  4,
          comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a  c),
          quando l'intervento stesso e' realizzato su interi  edifici
          con impianti di riscaldamento di  potenza  nominale  totale
          del focolare maggiori o uguali a 100 kW,  le  richieste  di
          incentivo devono essere corredate  da  diagnosi  energetica
          precedente  l'intervento  e  da  certificazione  energetica
          successiva. 
              2.  La  certificazione  energetica  degli  edifici   e'
          redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o
          regionali, ove presenti. 
              3. Le spese sostenute per la diagnosi e  certificazione
          energetica  dalle   amministrazioni   pubbliche   per   gli
          adempimenti di cui al  comma  1,  nel  rispetto  di  quanto
          indicato all'allegato III, sono  incentivate  nella  misura
          del cento per cento della spesa. 
              4. Le spese sostenute per la diagnosi e  certificazione
          energetica dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per gli
          adempimenti di cui al  comma  1,  nel  rispetto  di  quanto
          indicato all'allegato III, sono  incentivate  nella  misura
          del cinquanta per cento della spesa. 
              5. L'incentivo di cui al comma  3  e  al  comma  4  non
          concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei
          limiti del valore massimo erogabile." 
              "Art. 16. Misure di accompagnamento. 
              1.  Per  favorire  la  definizione  di  interventi   di
          riqualificazione   energetica   del   patrimonio   edilizio
          privato, pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale
          pubblica, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare definiscono, anche in collaborazione con altri enti ed
          associazioni comprese le rappresentanze degli enti  locali,
          specifiche  misure  di  accompagnamento  e  interventi   di
          sensibilizzazione  e  formazione,  anche   nell'ambito   di
          programmi  nazionali  e   interregionali   destinati   alla
          promozione  delle  energie  rinnovabili  e  dell'efficienza
          energetica di cui sono titolari. Essi definiscono altresi',
          in collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli
          contrattuali volontari tra enti  proprietari  ed  inquilini
          che favoriscano il ricorso al finanziamento  tramite  terzi
          per interventi incentivabili ai sensi del presente decreto. 
              2. L'ENEA promuove  la  conoscenza  delle  opportunita'
          offerte dal presente decreto e  mette  a  disposizione  dei
          soggetti destinatari degli incentivi  di  cui  al  presente
          decreto, in coordinamento con le regioni e gli enti  locali
          e con la «Consip S.p.a.», gli strumenti utili a sollecitare
          l'effettuazione  degli   interventi   di   riqualificazione
          energetica, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di
          verifica e misurazione dei risultati ottenuti. 
              3. Le regioni e gli enti  locali  promuovono,  ciascuno
          per  le  proprie  competenze,   programmi   di   interventi
          incentivabili ai sensi del presente decreto,  eventualmente
          concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota
          non sostenuta dagli incentivi statali, secondo  criteri  di
          priorita' per interventi integrati di efficienza energetica
          e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia  pubblica
          e per la riqualificazione dell'edilizia sociale. 
              4. Al fine di favorire la diffusione degli impianti  di
          climatizzazione e scaldacqua utilizzanti  pompe  di  calore
          elettriche e al  fine  di  consentire  la  riduzione  delle
          emissioni  inquinanti  locali,  favorendo  al  contempo  il
          raggiungimento  degli   obiettivi   di   cui   al   decreto
          ministeriale  del  15  marzo  2012,  entro  novanta  giorni
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  l'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e  il  gas   definisce   tariffe
          elettriche specifiche per l'utilizzo di tali impianti.".