Art. 13 Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».
Riferimenti normativi Si riporta l'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: "Art. 16. Abrogazioni e disposizioni finali. 1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10: a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3. 1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' sostituito dal seguente: «2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali». 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e puo' essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme: a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 3. E' abrogato l'articolo 1 del D.M. 6 agosto 1994 del Ministro dell'industria commercio e artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. 4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformita' alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.".