Art. 13 
 
 
Modificazioni dell'articolo 16  del  decreto  legislativo  19  agosto
                            2005, n. 192 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  di  cui
all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente  della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 16 del citato decreto legislativo
          n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. Abrogazioni e disposizioni finali. 
              1. Sono  abrogate  le  seguenti  norme  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10: 
                a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi
          3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo  31,  comma
          2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3. 
              1-bis. Il  comma  2  dell'articolo  26  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, e' sostituito dal seguente: 
              «2. Per gli interventi sugli edifici e  sugli  impianti
          volti   al   contenimento   del   consumo   energetico   ed
          all'utilizzazione   delle   fonti   di   energia   di   cui
          all'articolo 1,  individuati  attraverso  un  attestato  di
          prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata
          da  un   tecnico   abilitato,   le   pertinenti   decisioni
          condominiali sono valide se  adottate  con  la  maggioranza
          semplice delle quote millesimali». 
              2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993, n. 412, si applica,  in  quanto  compatibile  con  il
          presente decreto legislativo, e puo'  essere  modificato  o
          abrogato con i decreti  di  cui  all'articolo  4.  Di  tale
          decreto sono abrogate le seguenti norme: 
                a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3  e  4;  l'articolo  7,
          comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14,  15,
          16, 18, 19, 20. 
              3. E' abrogato l'articolo 1 del D.M. 6 agosto 1994  del
          Ministro dell'industria commercio e artigianato, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante
          recepimento delle  norme  UNI  attuative  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 26  agosto  1993,  n.  412,
          recante il regolamento per il contenimento dei  consumi  di
          energia degli impianti termici degli edifici,  e  rettifica
          del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. 
              4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del
          presente decreto, sono modificati con decreto del  Ministro
          delle attivita' produttive,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   delle
          infrastrutture   e   trasporti,   sentita   la   Conferenza
          unificata, in  conformita'  alle  modifiche  tecniche  rese
          necessarie dal  progresso  ovvero  a  quelle  introdotte  a
          livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei  decreti  di
          cui all'articolo 4, comma 1, e'  abrogato  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.".