(( Art. 13 bis 
 
 
Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
                                 192 
 
  1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Clausola di cedevolezza). -  1.  In  relazione  a  quanto
disposto dall'articolo 117,  quinto  comma,  della  Costituzione,  le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle  regioni  e
alle  province  autonome  che  non  abbiano  ancora   provveduto   al
recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di  entrata  in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna  regione  e
provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni
e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli  derivanti
dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali  desumibili  dal
presente decreto. Sono  fatte  salve,  in  ogni  caso,  le  norme  di
attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data  di
entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia'
provveduto al recepimento». ))