(( Art. 15 bis Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili 1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto, le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di tali informazioni. 3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))