(( Art. 16 bis 
 
 
            Interventi per favorire l'accesso al credito 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana  una  verifica
sulle condizioni  per  offrire  credito  agevolato  ai  soggetti  che
intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del  presente
decreto,  per  gli  interventi  di   efficienza   energetica   e   di
ristrutturazione edilizia». ))