(( Art. 17 bis 
 
 
                  Requisiti degli impianti termici 
 
  1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9  dell'articolo  5  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dai
seguenti: 
  «9. Gli impianti termici installati successivamente  al  31  agosto
2013 devono essere collegati ad  appositi  camini,  canne  fumarie  o
sistemi di evacuazione dei prodotti  della  combustione,  con  sbocco
sopra  il   tetto   dell'edificio   alla   quota   prescritta   dalla
regolamentazione tecnica vigente. 
  9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito  dal  comma  9  nei
casi in cui: 
    a)  si  procede,  anche  nell'ambito  di   una   riqualificazione
energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori  di
calore individuali che risultano installati  in  data  antecedente  a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna  collettiva
ramificata; 
    b)  l'adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  comma   9   risulta
incompatibile   con   norme   di   tutela   degli   edifici   oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; 
    c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita'  tecnica  a
realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 
  9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis  e'  obbligatorio  installare
generatori di calore a gas che, per valori di prestazione  energetica
e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste  dalle  norme
UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i  terminali  di
tiraggio in conformita'  alla  vigente  norma  tecnica  UNI  7129,  e
successive integrazioni. 
  9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle  disposizioni
di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter». ))