Art. 18 
 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  ((  sono
abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f),  5  e  12,  i
punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A, )) gli Allegati B ed  I
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche'  il  comma  3
dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28. 
  2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192,  come
modificato dal  presente  decreto,  sono  abrogati  i  commi  1  e  2
dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso. 
  (( 2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192, le parole: « soggetti di cui all'art.  4,  comma
1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti:  «  soggetti  di  cui
all'articolo 4, comma 1-bis ». )) 
  3.  Nel  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  ovunque
ricorrano le parole: « attestato di certificazione energetica »  sono
sostituite dalle seguenti: « attestato di prestazione energetica ». 
  (( 3-bis. I decreti di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettera  a),
capoverso « 1 », all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 6 », comma
12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso « 1 », terzo  periodo,  sono
emanati entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. ))