Art. 19 
 
 
 Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali 
 
  1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    (( a) al secondo periodo le parole: « a supporti integrativi o ad
altri beni » sono sostituite dalle seguenti: «  a  beni  diversi  dai
supporti integrativi »; 
    a-bis) il  quarto  ed  il  quinto  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: « Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi,
le videocassette  e  gli  altri  supporti  sonori,  videomagnetici  o
digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente
ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per  le  universita',
ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi,  a
condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo  indistinto  e
che,  per   il   loro   contenuto,   non   siano   commercializzabili
separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni  ceduti
congiuntamente si applica il sesto periodo. »; )) 
    b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche
gratuitamente, congiuntamente  alla  pubblicazione  e'  superiore  al
dieci per cento del prezzo dell'intera  confezione"  sono  sostituite
dalle seguenti "in ogni caso"; 
    c) l'ottavo periodo e' abrogato. 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  ai  prodotti
editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta la lettera c) dell'articolo 74, primo  comma
          del decreto del Presidente della Repubblica del 26  ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto), pubblicata nella Gazz. Uff.  11  novembre
          1972, n. 292, S.O., come modificata dalla presente legge: 
              "Art. 74. Disposizioni relative a particolari settori. 
              In deroga alle disposizioni dei titoli primo e  secondo
          l'imposta e' dovuta: 
              a) - b) (Omissis). 
              c)  per  il  commercio  di  giornali   quotidiani,   di
          periodici, di  libri,  dei  relativi  a  beni  diversi  dai
          supporti integrativi e di cataloghi,  dagli  editori  sulla
          base del prezzo di vendita al  pubblico,  in  relazione  al
          numero delle copie vendute. L'imposta  puo'  applicarsi  in
          relazione al  numero  delle  copie  consegnate  o  spedite,
          diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per
          cento per i libri  e  dell'80  per  cento  per  i  giornali
          quotidiani  e  periodici,  esclusi  quelli  pornografici  e
          quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad  altri
          beni. Per periodici  si  intendono  i  prodotti  editoriali
          registrati  come  pubblicazioni  ai  sensi  della  legge  8
          febbraio 1948,  n.  47,  e  successive  modificazioni.  Per
          supporti integrativi si intendono i nastri,  i  dischi,  le
          videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o
          digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica  confezione,
          unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado  e
          per le universita', ivi inclusi i dizionari,  ed  ai  libri
          fruibili dai disabili  visivi,  a  condizione  che  i  beni
          unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che,  per  il
          loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente.
          Qualora non  ricorrano  tali  condizioni,  ai  beni  ceduti
          congiuntamente si applica il sesto periodo.".