Art. 20 Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande 1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), e' abrogato. 2. (( Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: «somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni». )) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
Riferimenti normativi La tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. Si riporta il n. 121 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica , n. 633 del 1972, come modificata dalla presente legge: "Tabella A - Parte III - Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta. Parte III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento (Omissis). 121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni;".