Art. 5 
 
 
Modificazioni al decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  in
               materia di edifici a energia quasi zero 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.
192, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire dal  31
dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche
amministrazioni e di proprieta' di queste ultime,  ivi  compresi  gli
edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi  zero.  Dal
1° gennaio 2021 la  predetta  disposizione  e'  estesa  a  tutti  gli
edifici di nuova costruzione. 
  2. Entro il (( 30 giugno 2014 )), con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di  concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione,  della  coesione  territoriale,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ognuno per i profili di competenza,  ((  sentita  la
Conferenza unificata )) e' definito il Piano  d'azione  destinato  ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano,  che
puo' includere obiettivi differenziati  per  tipologia  edilizia,  e'
trasmesso alla Commissione europea. 
  3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende,  tra  l'altro,  i
seguenti elementi: 
    a) l'applicazione della definizione di edifici  a  energia  quasi
zero alle diverse tipologie di  edifici  e  indicatori  numerici  del
consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno; 
    b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo  previste
per  promuovere  gli  edifici  a  energia  quasi  zero,  comprese  le
informazioni   relative   alle   misure   nazionali   previste    per
l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici,  in  attuazione
della  direttiva   2009/28/CE,   ((   tenendo   conto   dell'esigenza
prioritaria di contenere il consumo del territorio; )) 
    (( c) l'individuazione, sulla  base  dell'analisi  costi-benefici
sul costo di vita economico, di casi specifici per  i  quali  non  si
applica quanto disposto al comma 1; )) 
    d) gli obiettivi intermedi  di  miglioramento  della  prestazione
energetica degli edifici di  nuova  costruzione  entro  il  2015,  in
funzione dell'attuazione del comma 1. 
  Art. 4-ter (Strumenti finanziari e superamento  delle  barriere  di
mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato,  dalle  regioni  e
dagli  enti  locali  per  promuovere  l'efficienza  energetica  degli
edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel  rispetto  di
requisiti di  efficienza  commisurati  alla  tipologia,  al  tipo  di
utilizzo  e  contesto  in  cui  e'   inserito   l'immobile,   nonche'
all'entita' dell'intervento. 
  2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi  energetici  e
di misure di incremento dell'efficienza energetica degli  edifici  di
proprieta'  pubblica,  con  particolare   attenzione   agli   edifici
scolastici (( e agli ospedali )), anche attraverso  le  ESCO,  ((  il
ricorso a forme di partenariato  tra  pubblico  e  privato,  societa'
private appositamente costituite )) o lo strumento del  finanziamento
tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche  per  il
sostegno   della   realizzazione   di   progetti   di   miglioramento
dell'efficienza energetica nell'edilizia  pubblica,  ((  ivi  inclusa
l'attestazione   della   prestazione    energetica    dell'intervento
successiva a tale realizzazione, entro i  limiti  delle  risorse  del
fondo stesso )). La dotazione del fondo e' incrementata attraverso  i
proventi  delle  aste  delle  quote  di  emissione  di  CO2  di   cui
all'articolo 19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,
destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita'  e  nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto
di cui all'articolo 22, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono definite le modalita' di  gestione  e  accesso  del
fondo stesso. 
  3. L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione, mette  a  disposizione
un contratto-tipo per  il  miglioramento  del  rendimento  energetico
dell'edificio, ((  analogo  al  contratto  di  rendimento  energetico
europeo EPC, )) che individui e misuri gli elementi  a  garanzia  del
risultato e che promuova la finanziabilita' delle  iniziative,  sulla
base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12,  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28  dicembre  2012,  ((
recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di
energia termica da fonti  rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza
energetica  di  piccole  dimensioni,   pubblicato   nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013. )) 
  4. Entro il (( 31 dicembre 2013  ))  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e la Conferenza  unificata,  redige  un  elenco
delle misure finanziarie  atte  a  favorire  l'efficienza  energetica
negli edifici e la transizione verso  gli  edifici  a  energia  quasi
zero. Tale  elenco  e'  aggiornato  ogni  tre  anni  e  inviato  alla
Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica di cui  all'articolo  24,  paragrafo  2,  della  direttiva
2012/27/UE. ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 4 del citato decreto  legislativo
          n. 192 del 2005: 
              "Art.  4.  Adozione  di  criteri   generali,   di   una
          metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione
          energetica. 
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e,  per  i  profili   di
          competenza, con il Ministro della salute e con il  Ministro
          della  difesa,  acquisita  l'intesa   con   la   Conferenza
          unificata, sono definiti: 
                a) le modalita' di applicazione della metodologia  di
          calcolo delle prestazioni energetiche  e  l'utilizzo  delle
          fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai  paragrafi
          1 e  2  dell'allegato  I  della  direttiva  2010/31/UE  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  maggio  2010,
          sulla prestazione energetica nell'edilizia,  tenendo  conto
          dei seguenti criteri generali: 
              1)  la  prestazione   energetica   degli   edifici   e'
          determinata in conformita' alla  normativa  tecnica  UNI  e
          CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a  supporto
          della direttiva  2010/31/UE,  su  specifico  mandato  della
          Commissione europea; 
              2) il fabbisogno energetico annuale globale si  calcola
          per  singolo  servizio  energetico,  espresso  in   energia
          primaria, su base  mensile.  Con  le  stesse  modalita'  si
          determina l'energia rinnovabile  prodotta  all'interno  del
          confine del sistema; 
              3) si opera la compensazione mensile tra  i  fabbisogni
          energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
          confine del  sistema,  per  vettore  energetico  e  fino  a
          copertura  totale  del  corrispondente  vettore  energetico
          consumato; 
              4) ai fini della compensazione di cui al numero  3,  e'
          consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
          rinnovabili  all'interno  del  confine   del   sistema   ed
          esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
          al presente comma; 
                b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,
          aggiornati ogni cinque  anni,  in  materia  di  prestazioni
          energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano  essi
          di   nuova   costruzione,   oggetto   di   ristrutturazioni
          importanti o di riqualificazioni  energetiche,  sulla  base
          dell'applicazione  della  metodologia  comparativa  di  cui
          all'articolo  5  della  direttiva  2010/31/UE,  secondo   i
          seguenti criteri generali: 
              1)  i  requisiti  minimi  rispettano   le   valutazioni
          tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
          costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 
              2) in caso di nuova costruzione e  di  ristrutturazione
          importante, i requisiti  sono  determinati  con  l'utilizzo
          dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia
          edilizia e delle fasce climatiche; 
              3) per le verifiche necessarie a garantire il  rispetto
          della qualita' energetica  prescritta,  sono  previsti  dei
          parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di
          prestazione  termica  e  di   trasmittanze,   e   parametri
          complessivi, in termini di indici di prestazione energetica
          globale, espressi sia in energia  primaria  totale  che  in
          energia primaria non rinnovabile. 
              1-bis. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica sono aggiornate, in relazione all'articolo  8  e
          agli articoli da 14 a 17  della  direttiva  2010/31/UE,  le
          modalita'  di  progettazione,   installazione,   esercizio,
          manutenzione e ispezione  degli  impianti  termici  per  la
          climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,  nonche'
          i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
          assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti
          e degli  organismi  a  cui  affidare  l'attestazione  della
          prestazione energetica degli edifici  e  l'ispezione  degli
          impianti  di  climatizzazione  e  la  realizzazione  di  un
          sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti
          tecnici di  ispezione  e  degli  attestati  di  prestazione
          energetica. 
              2. I decreti di cui al comma  1-bis  sono  adottati  su
          proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,   di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti e con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e, per  i  profili  di  competenza,  con  il
          Ministro della difesa, acquisita 1'intesa con la Conferenza
          unificata, sentiti il Consiglio nazionale  delle  ricerche,
          di seguito denominato CNR, l'Ente per le  nuove  tecnologie
          l'energia e l'ambiente,  di  seguito  denominato  ENEA,  il
          Consiglio  nazionale  consumatori  e  utenti,  di   seguito
          denominato CNCU.". 
              La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio del 23 aprile  2009,  recante  "Sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE  e  2003/30/CE",   pubblicata   nella   Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea L 140/16 del 5 giugno 2009. 
              Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo  .  13
          marzo 2013, n. 30 
              (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica  la
          direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare  ed  estendere
          il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
          di gas a effetto serra),  uubblicato  nella  Gazz.  Uff.  4
          aprile 2013, n. 79: 
              "Art. 19. Messa all'asta delle quote 
              1.  La  messa  all'asta  della   quantita'   di   quote
          determinata con decisione  della  Commissione  europea,  ai
          sensi  dell'articolo  10,  paragrafo  2,  della   direttiva
          2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle  aste.  A
          tale fine il GSE svolge il ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento di cui al regolamento sulle  aste  e  pone  in
          essere  a  questo  scopo  tutte  le  attivita'  necessarie,
          propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi  incluse  quelle
          finalizzate  a  consentire  alla  Piattaforma   d'Asta   di
          trattenere le  risorse  necessarie  per  il  pagamento  del
          Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e
          agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti. 
              2. I proventi delle aste sono  versati  al  GSE  in  un
          apposito conto corrente dedicato "Trans-European  Automated
          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System"
          ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i
          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento
          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli
          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo
          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a
          gestione separata e non sono pignorabili. 
              3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
          provvede,  previa   verifica   dell'entita'   delle   quote
          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              4.   Un'apposita   convenzione   fra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di "responsabile del  collocamento",  in  coerenza
          con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa  la  gestione
          del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
          provvede a valere sui proventi  delle  aste  ai  sensi  del
          comma 6, lettera i). 
              5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
          aste e' riassegnato con i decreti di  cui  al  comma  3  ad
          apposito capitolo di spesa  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico, ai fini di cui  al  comma  5,  articolo  2,  del
          decreto-legge  20  maggio  2010,  n.  72,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,  n.  111,  sino
          alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo
          2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli
          aventi diritto di cui al citato  comma  3  dell'articolo  2
          verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016  detti
          proventi sono riassegnati, ai sensi dell'articolo 25, comma
          1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al
          Fondo ammortamento titoli di Stato di cui  all'articolo  2,
          comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il  50  per
          cento dei proventi delle singole  aste  e'  destinato  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
                a) ridurre le emissioni  dei  gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici  (COP  14  e  COP/MOP  4),
          favorire  l'adattamento  agli   impatti   dei   cambiamenti
          climatici e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
              b)  sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine   di
          rispettare l'impegno comunitario di utilizzare  il  20  per
          cento di energia rinnovabile entro  il  2020  e  sviluppare
          altre tecnologie che contribuiscano alla transizione  verso
          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e
          sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
          incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento  per
          il 2020; 
              c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione  e
          ad accrescere  l'afforestazione  e  la  riforestazione  nei
          Paesi in via di sviluppo che avranno  ratificato  l'accordo
          internazionale  sui   cambiamenti   climatici,   trasferire
          tecnologie e favorire l'adattamento  agli  effetti  avversi
          del cambiamento climatico in tali Paesi; 
              d) favorire il sequestro  mediante  silvicoltura  nella
          Comunita'; 
              e) incentivare la cattura  e  lo  stoccaggio  geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
              f) incoraggiare il passaggio a modalita'  di  trasporto
          pubblico a basse emissioni; 
              g) finanziare la ricerca e lo sviluppo  dell'efficienza
          energetica  e   delle   tecnologie   pulite   nei   settori
          disciplinati dal presente decreto; 
              h) favorire misure  intese  ad  aumentare  l'efficienza
          energetica e l'isolamento delle abitazioni o a  fornire  un
          sostegno  finanziario  per  affrontare   le   problematiche
          sociali dei nuclei a reddito medio-basso; 
              i) coprire le spese amministrative connesse al  sistema
          per lo scambio di quote di  emissioni  di  gas  ad  effetto
          serra nella Comunita' istituito ai  sensi  della  direttiva
          2003/87/CE,  diverse  dai  costi  di  cui  alla   direttiva
          2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41. 
              7.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  presentano,   a   norma   della   decisione   n.
          280/2004/CE,  alla  Commissione   europea   una   relazione
          sull'utilizzo dei  proventi  e  sulle  azioni  adottate  in
          conformita' con il comma 5. 
              8. Al fine di consentire alla  Commissione  europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
          direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
          alla  Commissione  europea  ogni  informazione   pertinente
          almeno  due  mesi   prima   l'approvazione   della   citata
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza di cui al regolamento aste, il  Comitato  puo'
          richiedere  le  informazioni  necessarie  alla   Segreteria
          tecnica ed  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.". 
              Si riporta l'articolo  22  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28 (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE
          sulla   promozione   dell'uso   dell'energia    da    fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.: 
              "Art.22.   Sviluppo    dell'infrastruttura    per    il
          teleriscaldamento e il teleraffrescamento 
              1. Le  infrastrutture  destinate  all'installazione  di
          reti di distribuzione di energia da fonti  rinnovabili  per
          il riscaldamento e il  raffrescamento  sono  assimilate  ad
          ogni effetto, esclusa la disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto, alle opere  di  urbanizzazione  primaria  di  cui
          all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  nei  casi  e   alle
          condizioni definite con il decreto di cui al comma 5. 
              2. In sede di  pianificazione  e  progettazione,  anche
          finalizzate  a  ristrutturazioni  di   aree   residenziali,
          industriali o commerciali, nonche'  di  strade,  fognature,
          reti idriche, reti di distribuzione dell'energia  elettrica
          e del  gas  e  reti  per  le  telecomunicazioni,  i  Comuni
          verificano la disponibilita' di soggetti terzi a  integrare
          apparecchiature e  sistemi  di  produzione  e  utilizzo  di
          energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento
          e  teleraffrescamento,  anche  alimentate  da   fonti   non
          rinnovabili. 
              3. Al fine di valorizzare le  ricadute  dell'azione  di
          pianificazione e verifica di cui al comma 2, i  Comuni  con
          popolazione superiore a  50.000  abitanti  definiscono,  in
          coordinamento con le Province e in  coerenza  con  i  Piani
          energetici  regionali,  specifici  Piani  di  sviluppo  del
          teleriscaldamento  e   del   teleraffrescamento   volti   a
          incrementare  l'utilizzo  dell'energia  prodotta  anche  da
          fonti rinnovabili. I Comuni  con  popolazione  inferiore  a
          50.000 abitanti possono definire i Piani di cui al  periodo
          precedente,   anche   in   forma   associata,   avvalendosi
          dell'azione di coordinamento esercitata dalle Province. 
              4. E' istituito  presso  la  Cassa  conguaglio  per  il
          settore elettrico un fondo di  garanzia  a  sostegno  della
          realizzazione di reti di teleriscaldamento,  alimentato  da
          un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a
          0,05  ceuro/Sm3,  posto  a  carico  dei   clienti   finali.
          L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina  le
          modalita'  di  applicazione   e   raccolta   del   suddetto
          corrispettivo. 
              5. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  unificata,  sono  definite  le   modalita'   di
          gestione e accesso del fondo di cui al comma 4, nonche'  le
          modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1  e
          2, tenendo conto: 
              a) della disponibilita' di biomasse agroforestali nelle
          diverse regioni, ovvero nelle diverse  sub-aree  o  bacini,
          ove   individuati   dalla   pianificazione   regionale    o
          sub-regionale; 
              b)  delle  previsioni  dei  piani  regionali   per   il
          trattamento dei rifiuti e in particolare degli impianti  di
          valorizzazione energetica  a  valle  della  riduzione,  del
          riuso e della raccolta differenziata,  nel  rispetto  della
          gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti; 
              c)  della  disponibilita'  di  biomasse  di  scarto  in
          distretti agricoli e industriali; 
              d) della fattibilita' tecnica ed economica di  reti  di
          trasporto di calore geotermico; 
              e) della presenza di impianti e  progetti  di  impianti
          operanti o operabili in cogenerazione; 
              f)  della   distanza   dei   territori   da   reti   di
          teleriscaldamento esistenti.". 
              Si riporta il comma 12 dell'articolo 7 del decreto  del
          Ministro dello sviluppo  economico  del  28  dicembre  2012
          (Incentivazione della  produzione  di  energia  termica  da
          fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di
          piccole dimensioni): 
              "Art. 7. Procedura di accesso agli incentivi 
              1 - 11 (Omissis). 
              12. Entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto «Consip S.p.a.» e le regioni, anche con il
          coinvolgimento dell'ANCI, tenuto conto delle norme tecniche
          di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 maggio  2008,
          n.  115,  sviluppano  congiuntamente  contratti   tipo   di
          rendimento energetico, tra le amministrazioni pubbliche, le
          ESCO  e  gli  enti  finanziatori  al  fine  di   facilitare
          l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica  e  la
          produzione  di  calore  da  fonti  rinnovabili.  Per   tale
          adempimento «Consip S.p.a.»  puo'  avvalersi  del  supporto
          tecnico dell'ENEA.  Tali  modelli  contrattuali  sono  resi
          disponibili anche dal GSE sul proprio portale.". 
              Si  riporta  il  paragrafo  2  dell'articolo  24  della
          direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
          del 25 ottobre 2012 in materia  di  efficienza  energetica,
          che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga
          le direttive  2004/8/CE  e  2006/32/CE",  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  del  14.11.2012,  L
          315/1: 
              "Art. 24. Riesame e monitoraggio dell'attuazione 
              1. (Omissis). 
              2. Entro il 30 aprile 2014, e successivamente ogni  tre
          anni, gli Stati membri presentano piani d'azione  nazionali
          per l'efficienza energetica. I piani d'azione nazionali per
          l'efficienza energetica comprendono le misure significative
          di miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi di
          energia  attesi  e/o  conseguiti,  inclusi   quelli   nella
          fornitura,  trasmissione   e   distribuzione   dell'energia
          nonche'  negli  usi  finali  della  stessa,  in  vista  del
          conseguimento  degli  obiettivi  nazionali  di   efficienza
          energetica di cui all'articolo  3,  paragrafo  1.  I  piani
          d'azione  nazionali  per   l'efficienza   energetica   sono
          integrati da  stime  aggiornate  sul  consumo  generale  di
          energia primaria previsto nel 2020, nonche'  da  stime  dei
          livelli di consumo di energia primaria nei settori  di  cui
          all'allegato XIV, parte 1. 
              Entro il 31 dicembre 2012 la  Commissione  fornisce  un
          modello che serve da guida per i piani  d'azione  nazionali
          per  l'efficienza  energetica.  Tale  modello  e'  adottato
          secondo la procedura di consultazione di  cui  all'articolo
          26,  paragrafo  2.   I   piani   d'azione   nazionali   per
          l'efficienza  energetica  includono   in   ogni   caso   le
          informazioni specificate all'allegato XIV.".