Art. 6 
 
Modificazioni al decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  in
  materia  di  attestato  di  prestazione  energetica,   rilascio   e
  affissione. 
  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  6  (Attestato  di   prestazione   energetica,   rilascio   e
affissione). - 1. (( A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, l'attestato  di  prestazione  energetica
degli  edifici  e'  rilasciato  ))  per  gli  edifici  o  le   unita'
immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario  e  per
gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova  costruzione  e
quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono  dotati  di  un
attestato  di  prestazione  energetica  ((  prima  del  rilascio  del
certificato di agibilita' )). Nel caso di nuovo edificio, l'attestato
e' prodotto a  cura  del  costruttore,  sia  esso  committente  della
costruzione o societa' di costruzione  che  opera  direttamente.  Nel
caso di attestazione della prestazione degli edifici  esistenti,  ove
previsto dal presente decreto, l'attestato e'  prodotto  a  cura  del
proprietario dell'immobile. 
  2. Nel caso di vendita, (( di trasferimento di  immobili  a  titolo
gratuito )) o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove
l'edificio o l'unita' non ne sia  gia'  dotato,  il  proprietario  e'
tenuto a produrre l'attestato di prestazione  energetica  di  cui  al
comma 1. In tutti i casi, il proprietario  deve  rendere  disponibile
l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente  o  al
nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative  e  consegnarlo
alla fine delle medesime; in  caso  di  vendita  o  locazione  di  un
edificio prima  della  sua  costruzione,  il  venditore  o  locatario
fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e
produce l'attestato  di  prestazione  energetica  ((  entro  quindici
giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita' )). 
  3. Nei contratti di vendita, ((  negli  atti  di  trasferimento  di
immobili a titolo gratuito )) o nei nuovi contratti di  locazione  di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione, comprensiva  dell'attestato,  in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. 
  ((  3-bis.  L'attestato  di  prestazione  energetica  deve   essere
allegato al contratto di  vendita,  agli  atti  di  trasferimento  di
immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la
nullita' degli stessi contratti. )) 
  4. L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a una
o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. 
  L'attestazione di prestazione energetica  riferita  a  piu'  unita'
immobiliari puo' essere prodotta solo  qualora  esse  abbiano  ((  la
medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al  contorno,  il
medesimo orientamento e la medesima geometria  e  ))  siano  servite,
qualora  presente,  dal  medesimo  impianto  termico  destinato  alla
climatizzazione invernale e, qualora presente, dal  medesimo  sistema
di climatizzazione estiva. 
  5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1  ha  una
validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo  rilascio
ed  e'  aggiornato  a   ogni   intervento   di   ristrutturazione   o
riqualificazione che modifichi la classe energetica  dell'edificio  o
dell'unita'  immobiliare.   La   validita'   temporale   massima   e'
subordinata al rispetto  delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di
controllo  di  efficienza   energetica   ((   dei   sistemi   tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici,  ))  comprese
le eventuali necessita' di adeguamento, previste ((  dai  regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,  n.
75  )).  Nel  caso  di  mancato  rispetto  di   dette   disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno
successivo a  quello  in  cui  e'  prevista  la  prima  scadenza  non
rispettata per le predette  operazioni  di  controllo  di  efficienza
energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai  decreti
di cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  sono  allegati,  in
originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. 
  6. Nel caso di edifici utilizzati da  pubbliche  amministrazioni  e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore  a  500  m2,
ove  l'edificio  non  ne  sia  gia'  dotato,  e'  fatto  obbligo   al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione,  di  produrre
l'attestato di prestazione energetica entro (( centottanta ))  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  e  di
affiggere  l'attestato  di  prestazione   energetica   con   evidenza
all'ingresso  dell'edificio  stesso  o  in  altro  luogo  chiaramente
visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia  di  500
m2 di cui sopra, e' abbassata a 250 m2. Per  gli  edifici  scolastici
tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui  all'articolo  3
della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 
  (( 6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato entro i limiti
delle risorse del fondo stesso anche per  la  copertura  delle  spese
relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui  al
comma 6 del presente articolo. )) 
  7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile  totale
superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato  l'attestato  di
prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e'  fatto  obbligo,  al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione  dell'edificio
stesso,  di  affiggere  con  evidenza  tale  attestato   all'ingresso
dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 
  8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i  corrispondenti
annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali  riportano
(( gli indici di prestazione energetica dell'involucro e  globale  ))
dell'edificio  o  dell'unita'  immobiliare  e  la  classe  energetica
corrispondente. 
  9. Tutti i contratti, nuovi o  rinnovati,  relativi  alla  gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o
nei quali  figura  come  committente  un  soggetto  pubblico,  devono
prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati. 
  10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato  di  prestazione
energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in  corso
di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 
  11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto
previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed e' predisposto al
fine di semplificare il  successivo  ((  rilascio  dell'attestato  di
prestazione energetica )). A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende  anche  l'indicazione  di  possibili  interventi
migliorativi  delle  prestazioni   energetiche   e   la   classe   di
appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare,  in  relazione
al (( sistema di certificazione energetica )) in  vigore,  nonche'  i
possibili passaggi di classe a seguito della eventuale  realizzazione
degli  interventi  stessi.  L'estensore   provvede   ad   evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento  che  il  medesimo  non
costituisce attestato di  prestazione  energetica  dell'edificio,  ai
sensi del presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e'  od
e' stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 
  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  per  la  pubblica
amministrazione e la  semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di  calcolo
definite con i  decreti  di  cui  all'  articolo  4,  e'  predisposto
l'adeguamento del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26
giugno 2009, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 )) del  10
luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: 
    a) la previsione  di  metodologie  di  calcolo  semplificate,  da
rendere  disponibili  per  gli  edifici  caratterizzati  da   ridotte
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate
a ridurre i costi a carico dei cittadini; 
    b) la definizione di un attestato di prestazione  energetica  che
comprende   tutti   i   dati   relativi   all'efficienza   energetica
dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare  e  confrontare
edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori: 
      1) la  prestazione  energetica  globale  dell'edificio  sia  in
termini di energia  primaria  totale  che  di  energia  primaria  non
rinnovabile,attraverso i rispettivi indici; 
      2) la classe  energetica  determinata  attraverso  l'indice  di
prestazione energetica globale  dell'edificio,  espresso  in  energia
primaria non rinnovabile; 
      3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i  consumi
energetici per il riscaldamento e il raffrescamento,  attraverso  gli
indici di prestazione termica utile per la climatizzazione  invernale
ed estiva dell'edificio; 
      4) i  valori  di  riferimento,  quali  i  requisiti  minimi  di
efficienza energetica vigenti a norma di legge; 
      5) le emissioni di anidride carbonica; 
      6) l'energia esportata; 
      7) le  raccomandazioni  per  il  miglioramento  dell'efficienza
energetica  dell'edificio  con  le  proposte  degli  interventi  piu'
significativi ed economicamente convenienti, separando la  previsione
di  interventi  di   ristrutturazione   importanti   da   quelli   di
riqualificazione energetica; 
      8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione
energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; 
    c) la  definizione  di  uno  schema  di  annuncio  di  vendita  o
locazione, per  esposizione  nelle  agenzie  immobiliari,  che  renda
uniformi le informazioni  sulla  qualita'  energetica  degli  edifici
fornite ai cittadini; 
    d) la definizione di un sistema informativo comune per  tutto  il
territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le  regioni  e  le
province autonome, che comprenda la  gestione  di  un  catasto  degli
edifici, degli attestati di prestazione  energetica  e  dei  relativi
controlli pubblici.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il Decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile
          2013, n. 74 (Regolamento recante  definizione  dei  criteri
          generali in materia di  esercizio,  conduzione,  controllo,
          manutenzione e ispezione  degli  impianti  termici  per  la
          climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per  la
          preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,  a
          norma dell'articolo 4,  comma  1,  lettere  a)  e  c),  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 27 giugno 2013, n. 149". 
              Il Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  16
          aprile 2013, n.  75  (Regolamento  recante  disciplina  dei
          criteri di accreditamento per assicurare la  qualificazione
          e l'indipendenza degli esperti  e  degli  organismi  a  cui
          affidare la  certificazione  energetica  degli  edifici,  a
          norma dell'articolo 4, comma 1,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192),  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 27 giugno 2013, n. 149. 
              Si riporta l'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n.
          23 (Norme  per  l'edilizia  scolastica),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 19 gennaio 1996, n. 15: 
              "Art. 3. Competenze degli enti locali. 
              1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i),
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  provvedono   alla
          realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria
          e straordinaria degli edifici: 
                a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
          materne, elementari e medie; 
                b) le province, per quelli da  destinare  a  sede  di
          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,
          compresi i  licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte,  di
          conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
          per le industrie  artistiche,  nonche'  di  convitti  e  di
          istituzioni educative statali. 
              2. In relazione agli obblighi per  essi  stabiliti  dal
          comma 1, i comuni e le province  provvedono  altresi'  alle
          spese varie di ufficio e per l'arredamento e a  quelle  per
          le  utenze  elettriche  e  telefoniche,  per  la  provvista
          dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed  ai  relativi
          impianti. 
              3.  Per  l'allestimento  e  l'impianto   di   materiale
          didattico e scientifico  che  implichi  il  rispetto  delle
          norme sulla sicurezza e  sull'adeguamento  degli  impianti,
          l'ente locale competente  e'  tenuto  a  dare  alle  scuole
          parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei  locali
          ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali  locali
          contestualmente all'impianto delle attrezzature. 
              4. Gli enti territoriali  competenti  possono  delegare
          alle singole istituzioni scolastiche,  su  loro  richiesta,
          funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
          destinati  ad  uso  scolastico.  A  tal   fine   gli   enti
          territoriali assicurano le risorse  finanziarie  necessarie
          per l'esercizio delle funzioni delegate. 
              4-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  hanno
          effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.". 
              Per il testo dell'articolo 22,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  n.  28  del  2011,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 5. 
              La Direttiva 2002/91/CE del Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio del 16 dicembre 2002  in  materia  di  rendimento
          energetico sull'edilizia ,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' Europea  L  1/65  del  4  gennaio
          2003. 
              Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26
          giugno 2009 (Linee guida nazionali  per  la  certificazione
          energetica degli edifici),e' pubblicato nella Gazz. Uff. 10
          luglio 2009, n. 158.