Art. 7 
 
 
Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il progettista o i progettisti,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze edili, impiantistiche termotecniche, ((  elettriche  ))  e
illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le  verifiche  previste
dal presente decreto nella relazione tecnica di  progetto  attestante
la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del  consumo  di
energia degli  edifici  e  dei  relativi  impianti  termici,  che  il
proprietario dell'edificio, o  chi  ne  ha  titolo,  deve  depositare
presso   le   amministrazioni   competenti,    in    doppia    copia,
contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o
degli specifici interventi proposti, (( o alla domanda di concessione
edilizia )). Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti
in caso di sostituzione del generatore  di  calore  dell'impianto  di
climatizzazione  avente  potenza  inferiore  alla   soglia   prevista
dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del (( regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.  37
)). Gli schemi e le modalita'  di  riferimento  per  la  compilazione
della relazione tecnica di progetto sono  definiti  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in  funzione  delle
diverse tipologie  di  lavori:  nuove  costruzioni,  ristrutturazioni
importanti,interventi di riqualificazione energetica. Ai  fini  della
piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma  7,  della  legge  9
gennaio 1991, n.  10,  per  gli  enti  soggetti  all'obbligo  di  cui
all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di  progetto
e'  integrata  attraverso   attestazione   di   verifica   sulla   ((
applicazione del predetto  articolo  26,  comma  7,  ))  redatta  dal
Responsabile per la  conservazione  e  l'uso  razionale  dell'energia
nominato. ». 
  2. Dopo il comma 1 (( del citato articolo 8 del decreto legislativo
n. 192 del 2005 )), e' inserito il seguente: 
  (( «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1  e  2,  della
direttiva 2010/31/UE, in caso di  edifici  di  nuova  costruzione,  e
dell'articolo 7, in  caso  di  edifici  soggetti  a  ristrutturazione
importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista
una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale  ed  economica
per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta  efficienza,  tra  i
quali sistemi di fornitura  di  energia  rinnovabile,  cogenerazione,
teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi  di
monitoraggio e controllo attivo dei  consumi.  La  valutazione  della
fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e
disponibile a fini di verifica». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 8 del citato decreto  legislativo
          n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni. 
              1. Il progettista o i  progettisti,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze edili, impiantistiche  termotecniche,
          elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli  e
          le verifiche previste dal presente decreto nella  relazione
          tecnica  di  progetto  attestante   la   rispondenza   alle
          prescrizioni per il contenimento  del  consumo  di  energia
          degli edifici e  dei  relativi  impianti  termici,  che  il
          proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo,  deve
          depositare presso le amministrazioni competenti, in  doppia
          copia, contestualmente alla  dichiarazione  di  inizio  dei
          lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o
          alla domanda di  concessione  edilizia.  Tali  adempimenti,
          compresa la relazione, non sono  dovuti  in  caso  di  mera
          sostituzione del  generatore  di  calore  dell'impianto  di
          climatizzazione  avente  potenza  inferiore   alla   soglia
          prevista  dall'articolo  5,  comma  2,  lettera   g),   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalita'
          di riferimento per la compilazione della relazione  tecnica
          di progetto sono definiti con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   e   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
          unificata, in funzione delle diverse tipologie  di  lavori:
          nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti,  interventi
          di riqualificazione energetica. Ai fini della  piu'  estesa
          applicazione dell'articolo  26,  comma  7,  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti  all'obbligo  di
          cui  all'articolo  19  della  stessa  legge,  la  relazione
          tecnica di progetto e' integrata attraverso attestazione di
          verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma
          7, della norma predetta redatta  dal  Responsabile  per  la
          conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato. 
              1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e  2,
          della direttiva 2010/31/UE, in caso  di  edifici  di  nuova
          costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti
          a ristrutturazione importante, nell'ambito della  relazione
          di cui  al  comma  1  e'  prevista  una  valutazione  della
          fattibilita'   tecnica,   ambientale   ed   economica   per
          l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra
          i  quali  sistemi  di  fornitura  di  energia  rinnovabile,
          cogenerazione,  teleriscaldamento   e   teleraffrescamento,
          pompe di calore  e  sistemi  di  monitoraggio  e  controllo
          attivo  dei  consumi.  La  valutazione  della  fattibilita'
          tecnica di sistemi alternativi deve  essere  documentata  e
          disponibile a fini di verifica. 
              2. La conformita' delle opere  realizzate  rispetto  al
          progetto e alle sue eventuali varianti  ed  alla  relazione
          tecnica  di  cui  al  comma  1,  nonche'   l'attestato   di
          qualificazione energetica  dell'edificio  come  realizzato,
          devono  essere  asseverati  dal  direttore  dei  lavori   e
          presentati al comune  di  competenza  contestualmente  alla
          dichiarazione di fine lavori senza alcun  onere  aggiuntivo
          per il committente. La  dichiarazione  di  fine  lavori  e'
          inefficace  a  qualsiasi  titolo  se  la  stessa   non   e'
          accompagnata da tale documentazione asseverata. 
              3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2
          e' conservata dal comune, anche ai fini degli  accertamenti
          di cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo'  richiedere
          la   consegna   della   documentazione   anche   in   forma
          informatica. 
              4.  Il  Comune,  anche  avvalendosi  di  esperti  o  di
          organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
          modalita'  di  controllo,  ai  fini  del   rispetto   delle
          prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni
          in corso d'opera, ovvero entro cinque anni  dalla  data  di
          fine lavori dichiarata dal committente, volte a  verificare
          la conformita' alla documentazione progettuale  di  cui  al
          comma 1. 
              5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma  4
          anche su richiesta del committente, dell'acquirente  o  del
          conduttore dell'immobile. Il costo  degli  accertamenti  ed
          ispezioni di cui al presente comma e' posto  a  carico  dei
          richiedenti.". 
              Si riporta l'articolo 5 del decreto del Ministro  dello
          sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37  (Regolamento
          concernente  l'attuazione  dell'articolo   11-quaterdecies,
          comma 13, lettera a) della legge  n.  248  del  2  dicembre
          2005, recante riordino delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici), pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61: 
              "Art. 5. Progettazione degli impianti 
              1.   Per   l'installazione,   la    trasformazione    e
          l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo  1,  comma
          2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un  progetto.
          Fatta salva l'osservanza delle normative piu'  rigorose  in
          materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2,  il
          progetto e' redatto da  un  professionista  iscritto  negli
          albi professionali secondo la specifica competenza  tecnica
          richiesta mentre,  negli  altri  casi,  il  progetto,  come
          specificato  all'articolo  7,  comma  2,  e'  redatto,   in
          alternativa,   dal   responsabile   tecnico    dell'impresa
          installatrice. 
              2. Il progetto per  l'installazione,  trasformazione  e
          ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto  agli
          albi  professionali  secondo   le   specifiche   competenze
          tecniche richieste, nei seguenti casi: 
                a) impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
          a),  per  tutte  le  utenze  condominiali  e   per   utenze
          domestiche  di  singole  unita'  abitative  aventi  potenza
          impegnata superiore a 6  kw  o  per  utenze  domestiche  di
          singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq; 
                b)  impianti   elettrici   realizzati   con   lampade
          fluorescenti  a  catodo  freddo,  collegati   ad   impianti
          elettrici, per i quali e' obbligatorio  il  progetto  e  in
          ogni caso per impianti di potenza complessiva  maggiore  di
          1200 VA resa dagli alimentatori; 
                c) impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
          a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive,
          al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze
          sono alimentate a tensione superiore a 1000 V,  inclusa  la
          parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate
          in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw
          o qualora la superficie superi i 200 mq; 
                d) impianti elettrici relativi ad unita'  immobiliari
          provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti  a
          normativa specifica del CEI, in caso di locali  adibiti  ad
          uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione  o
          a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti  di
          protezione da scariche atmosferiche in  edifici  di  volume
          superiore a 200 mc; 
                e) impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
          b), relativi agli impianti  elettronici  in  genere  quando
          coesistono  con   impianti   elettrici   con   obbligo   di
          progettazione; 
                f) impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
          c), dotati di canne fumarie collettive ramificate,  nonche'
          impianti di  climatizzazione  per  tutte  le  utilizzazioni
          aventi una potenzialita' frigorifera  pari  o  superiore  a
          40.000 frigorie/ora; 
                g) impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
          e), relativi alla distribuzione e  l'utilizzazione  di  gas
          combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati
          di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi
          a gas medicali per uso ospedaliero e  simili,  compreso  lo
          stoccaggio; 
                h) impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
          g), se sono inseriti in un'attivita' soggetta  al  rilascio
          del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli
          idranti  sono  in  numero  pari  o  superiore  a  4  o  gli
          apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a
          10. 
              3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo  la
          regola dell'arte. I progetti elaborati in conformita'  alla
          vigente normativa e alle indicazioni  delle  guide  e  alle
          norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di  normalizzazione
          appartenenti agli Stati membri dell'Unione  europea  o  che
          sono parti contraenti dell'accordo sullo  spazio  economico
          europeo,  si  considerano   redatti   secondo   la   regola
          dell'arte. 
              4.   I   progetti   contengono   almeno   gli    schemi
          dell'impianto  e  i  disegni   planimetrici   nonche'   una
          relazione  tecnica  sulla  consistenza  e  sulla  tipologia
          dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
          dell'impianto  stesso,  con   particolare   riguardo   alla
          tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti
          da utilizzare e alle misure di prevenzione e  di  sicurezza
          da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e  in
          quelli con pericoli di esplosione,  particolare  attenzione
          e'  posta  nella  scelta  dei  materiali  e  componenti  da
          utilizzare nel rispetto della specifica  normativa  tecnica
          vigente. 
              5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso
          d'opera,  il  progetto  presentato  e'  integrato  con   la
          necessaria documentazione tecnica attestante  le  varianti,
          alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto
          a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'. 
              6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso
          lo sportello unico per l'edilizia del comune  in  cui  deve
          essere   realizzato   l'impianto   nei   termini   previsti
          all'articolo 11.". 
              Si riporta il comma 7 dell'articolo 26, della  legge  9
          gennaio 1991, n.  10  (Norme  per  l'attuazione  del  Piano
          energetico  nazionale   in   materia   di   uso   razionale
          dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili di energia), pubblicata nella Gazz.  Uff.
          16 gennaio 1991, n. 13, S.O.: 
              "Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di
          edifici e di impianti. 
              1 - 6 (Omissis). 
              7. Negli edifici di proprieta' pubblica  o  adibiti  ad
          uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare  il  fabbisogno
          energetico  degli  stessi  favorendo  il  ricorso  a  fonti
          rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura  tecnica
          od economica.". 
              Si riporta l'articolo 19 della citata legge n.  10  del
          1991: 
              "Art.19. Responsabile  per  la  conservazione  e  l'uso
          razionale dell'energia. 
              1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti  operanti
          nei settori industriale, civile, terziario e dei  trasporti
          che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di  energia
          rispettivamente superiore a 10.000  tonnellate  equivalenti
          di petrolio per  il  settore  industriale  ovvero  a  1.000
          tonnellate equivalenti di  petrolio  per  tutti  gli  altri
          settori, debbono comunicare  al  Ministero  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato il nominativo del  tecnico
          responsabile  per  la  conservazione  e   l'uso   razionale
          dell'energia. 
              2. La mancanza della comunicazione di cui  al  comma  1
          esclude i soggetti dagli incentivi  di  cui  alla  presente
          legge.  Su  richiesta  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato  i  soggetti  beneficiari  dei
          contributi della presente legge sono tenuti a comunicare  i
          dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese. 
              3.  I  responsabili  per  la  conservazione   e   l'uso
          razionale   dell'energia   individuano   le   azioni,   gli
          interventi, le procedure  e  quanto  altro  necessario  per
          promuovere  l'uso  razionale  dell'energia,  assicurano  la
          predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei
          parametri  economici  e  degli   usi   energetici   finali,
          predispongono i dati energetici di cui al comma 2. 
              4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge l'ENEA provvede  a  definire  apposite
          schede informative di diagnosi energetica e  di  uso  delle
          risorse,  diversamente  articolate  in  relazione  ai  tipi
          d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza. 
              5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede
          sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  a  realizzare
          idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente
          legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e  a
          realizzare  direttamente  ed  indirettamente  programmi  di
          diagnosi energetica.". 
              Si riporta l'articolo 6 della Direttiva del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, n  2010/31/UEin
          materia di prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)
          , pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2010, n. L 153: 
              "Art. 6. Edifici di nuova costruzione 
              1. Gli  Stati  membri  adottano  le  misure  necessarie
          affinche' gli edifici di  nuova  costruzione  soddisfino  i
          requisiti  minimi   di   prestazione   energetica   fissati
          conformemente  all'articolo  4.Per  gli  edifici  di  nuova
          costruzione  gli  Stati  membri  garantiscono  che,   prima
          dell'inizio dei  lavori  di  costruzione,  sia  valutata  e
          tenuta presente  la  fattibilita'  tecnica,  ambientale  ed
          economica di sistemi alternativi ad  alta  efficienza  come
          quelli indicati di seguito, se disponibili: 
                a) sistemi di fornitura energetica decentrati  basati
          su energia da fonti rinnovabili; 
                b) cogenerazione; 
                c) teleriscaldamento o  telerinfrescamento  urbano  o
          collettivo,  in  particolare  se   basato   interamente   o
          parzialmente su energia da fonti rinnovabili; 
                d) pompe di calore. 
              2. Gli Stati membri garantiscono che l'esame di sistemi
          alternativi  di  cui  al  paragrafo  1  sia  documentato  e
          disponibile a fini di verifica. 
              3.  Tale  esame  di  sistemi  alternativi  puo'  essere
          effettuato per  singoli  edifici,  per  gruppi  di  edifici
          analoghi o per tipologie comuni  di  edifici  nella  stessa
          area. Per quanto riguarda gli impianti di  riscaldamento  e
          rinfrescamento collettivi, l'esame puo'  essere  effettuato
          per tutti gli edifici collegati all'impianto  nella  stessa
          area.".