Art. 2 Contributo alle spese per accreditamento dei soggetti e delle specifiche attivita' formative 1. Il calcolo del contributo alle spese per l'accreditamento nazionale e lo svolgimento delle specifiche attivita' formative puo' essere ridotto ove sussistano i criteri indicati nel presente articolo, per i seguenti soggetti: 1) Ministero della salute; 2) Regioni e Province Autonome; 3) Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere; 4) Aziende ospedaliere universitarie; 5) Istituti di ricovero e cura pubblici e privati a carattere scientifico; 6) Istituti zooprofilattici; 7) Altre Amministrazioni Pubbliche dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome; 8) Ordini, Collegi professionali e rispettive Federazioni, nonche' Associazioni nazionali maggiormente rappresentative di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2006; 9) Societa' scientifiche. 2. Il contributo alle spese di cui al presente decreto e' ridotto di 1/2, per importi non inferiori al limite minimo di euro 258,22, se l'evento formativo organizzato dai soggetti di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche: interesse pubblico; assenza di oneri in capo ai partecipanti; assenza di sponsor; aree o professioni sanitarie carenti di specifiche offerte formative. 3. Il contributo alle spese relativo alla formazione a distanza (art.1, comma 1, lettera b) e il contributo alle spese relativo alla formazione residenziale, sul campo e mista (art. 1, comma 1, lettere c), d), f) e commi 2 e 3) e' ridotto di 1/3, per importi non inferiori al limite minimo di euro 258, 22, in favore di attivita' formativa che non gode di finanziamenti di qualsiasi natura ai fini dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attivita' formativa stessa. 4. Il versamento del contributo alle spese annuale ovvero il versamento del contributo di specifiche attivita' formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici o privati e dalle societa' scientifiche ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, deve essere registrato nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e attribuisce validita' a tutti gli effetti ai fini dell'accreditamento dei provider e dei crediti formativi erogati. L'attestazione del versamento del contributo alle spese deve essere resa disponibile su richiesta della Commissione nazionale per la formazione continua.