Art. 3 Termini e provvedimenti 1. Il contributo alle spese per l'accreditamento dei provider (provvisori o standard) soggetti pubblici o privati e delle societa' scientifiche e' riferito all'anno solare in corso. 2. I soggetti pubblici o privati e le societa' scientifiche (provider provvisori o standard) che hanno ottenuto il loro accreditamento, sono tenuti al versamento del contributo alle spese - ai sensi dell'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. nella misura indicata all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di accreditamento provvisorio o standard. In caso di accreditamento standard il contributo annuale non deve essere corrisposto nuovamente se il provider ha provveduto al versamento, in veste di provider provvisorio, per lo stesso anno; i successivi termini hanno cadenza annuale e il versamento dovra' essere corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno. 3. I provider provvisori accreditati dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno sono esonerati dal pagamento del contributo annuale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'anno in corso; il versamento del contributo dell'anno successivo a quello dell'accreditamento provvisorio deve essere effettuato nella misura stabilita e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. 4. Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici o privati e delle societa' scientifiche per l'accreditamento di specifiche attivita' formative accreditate dal provider, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'evento e tenuto conto del numero dei partecipanti non determinabili ex ante. 5. Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici o privati e delle societa' scientifiche per l'accreditamento delle attivita' formative accreditate dalla Commissione nazionale per la formazione continua, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'evento e tenuto conto del numero dei partecipanti, non determinabili ex ante. 6. Il mancato versamento del contributo alle spese o il versamento in misura inferiore a quella prescritta, entro i termini sopra indicati, comporta l'applicazione delle misure contenute nella determina della Commissione nazionale per la formazione continua dell'8 ottobre 2010, recepita nell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 Rep. Atti n. 101/CSR.