Art. 3 
 
 
                       Termini e provvedimenti 
 
  1. Il contributo  alle  spese  per  l'accreditamento  dei  provider
(provvisori o standard) soggetti pubblici o privati e delle  societa'
scientifiche e' riferito all'anno solare in corso. 
  2. I  soggetti  pubblici  o  privati  e  le  societa'  scientifiche
(provider  provvisori  o  standard)  che  hanno  ottenuto   il   loro
accreditamento, sono tenuti al versamento del contributo alle spese -
ai sensi dell'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.  388
- all'entrata  del  bilancio  dell'Age.Na.S.  nella  misura  indicata
all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente  decreto  entro  novanta
giorni  dal  ricevimento  della   comunicazione   di   accreditamento
provvisorio  o  standard.  In  caso  di  accreditamento  standard  il
contributo annuale non  deve  essere  corrisposto  nuovamente  se  il
provider  ha  provveduto  al  versamento,  in   veste   di   provider
provvisorio, per lo stesso anno; i successivi termini  hanno  cadenza
annuale e il versamento dovra' essere corrisposto entro il  31  marzo
di ogni anno. 
  3. I provider provvisori accreditati dal 1° novembre al 31 dicembre
dell'anno sono esonerati dal pagamento del contributo annuale di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'anno in  corso;  il  versamento
del contributo  dell'anno  successivo  a  quello  dell'accreditamento
provvisorio deve essere effettuato nella misura stabilita e non oltre
il 31 marzo dell'anno successivo. 
  4. Il versamento del contributo alle spese da  parte  dei  soggetti
pubblici o privati e delle societa' scientifiche per l'accreditamento
di specifiche attivita' formative accreditate dal provider,  promosse
o organizzate dagli stessi,  deve  essere  effettuato  entro  novanta
giorni dalla data di  conclusione  dell'evento  e  tenuto  conto  del
numero dei partecipanti non determinabili ex ante. 
  5. Il versamento del contributo alle spese da  parte  dei  soggetti
pubblici o privati e delle societa' scientifiche per l'accreditamento
delle attivita' formative accreditate dalla Commissione nazionale per
la formazione continua, promosse o  organizzate  dagli  stessi,  deve
essere effettuato entro novanta  giorni  dalla  data  di  conclusione
dell'evento  e  tenuto  conto  del  numero  dei   partecipanti,   non
determinabili ex ante. 
  6. Il mancato versamento del contributo alle spese o il  versamento
in misura inferiore  a  quella  prescritta,  entro  i  termini  sopra
indicati,  comporta  l'applicazione  delle  misure  contenute   nella
determina della Commissione  nazionale  per  la  formazione  continua
dell'8 ottobre  2010,  recepita  nell'Accordo  Stato-Regioni  del  19
aprile 2012 Rep. Atti n. 101/CSR.